048U1012
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Disposizioni integrative della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per lavori, forniture, prestazioni varie e requisizioni regolari. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 1012)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 , e sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il Ministro per l'Africa italiana puo' disporre la liquidazione definitiva delle spese per l'esecuzione di forniture, per requisizioni regolari, per prestazioni varie di lavori, facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali, ivi comprese quelle derivanti da riserva e da revisione dei prezzi, anche se le forniture, le prestazioni ed i lavori non siano stati ultimati e collaudati e le relative contabilita' non siano state revisionate o, comunque, nei casi in cui non sia possibile addivenire alla liquidazione formale delle spese stesse.
Il provvedimento del Ministro viene emesso sentito il parere delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477 , le quali, nei casi di insufficiente documentazione, ed anche se essi abbiano formato oggetto di precedente esame da parte delle Commissioni stesse in applicazione della citata legge, possono adottare criteri equitativi nel valutare l'idoneita' dei mezzi di prova esistenti a dimostrazione dei crediti vantati.
Art. 2
Il Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 della citata legge, puo', inoltre, entro i limiti fissati dal Capitolato generale delle opere pubbliche per le colonie, disporre il pagamento a favore delle imprese dei materiali provvisti a pie' d'opera.
Art. 3
Il Ministro per l'Africa italiana, sentito il parere delle Commissioni competenti ai termini degli articoli 2 e 9 della legge suddetta, puo' disporre lo svincolo delle cauzioni a suo tempo costituite.
Il Ministro per l'Africa italiana puo' anche, sentito il parere della Commissione competente, disporre la liberazione delle garanzie e delle fidejussioni prestate a norma degli articoli 4 e 8 della legge stessa, per i pagamenti relativi ad opere pubbliche, forniture e prestazioni varie eseguite nell'Africa orientale italiana o in Libia.
Art. 4
I provvedimenti del Ministro emessi in difformita' dei pareri delle predette Commissioni devono essere motivati.
Art. 5
Il creditore che non accetti le decisioni dell'Amministrazione, adottate ai sensi degli articoli precedenti, puo' chiedere che la controversia venga deferita al giudizio di tre membri, i quali pronuncieranno secondo equita', ai sensi dell' art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile .
Gli arbitri vengono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri e, in caso di mancato accordo, dal Primo presidente della Corte di appello di Roma.
Ove le parti non siano d'accordo per il deferimento delle controversie al Collegio arbitrale come sopra costituito, resta salvo il diritto di chiederne la definizione secondo le ordinarie norme.
Art. 6
Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, per i pagamenti, da parte di enti comunque sottoposti a vigilanza e controllo dello Stato, delle spese relative alla esecuzione, nell'Africa italiana, di forniture, prestazioni ed opere pubbliche facenti carico ai loro bilanci.
Art. 7
Per i pagamenti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto dovra' tenersi conto di quanto disposto dagli articoli 1 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , e successive modificazioni.
Art. 8
Sono abrogate le norme contrastanti con quelle del presente decreto.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 193. - FRASCA