048U0221
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Proroga al 15 aprile 1948, limitatamente ad un posto, delle disposizioni del regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante aumento, per la durata della guerra e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, di due posti di ispettore generale nell'Amministrazione centrale della marina militare. (DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948 n. 221)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
L'efficacia delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108 , recante temporaneo aumento di due posti di ispettore generale e corrispondente diminuzione di due posti di direttore capo divisione nel ruolo del personale della carriera amministrativa, e' estesa fino a tutto il 15 aprile 1948, limitatamente ad uno solo dei predetti due posti.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sara' pubblicazione nella a Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 38. - FRASCA