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048U0767

IT - Decreti Legislativi

048U0767

Istituzione di una indennita' di servizio penitenziario e di una indennita' di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 767)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19144, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

A favore del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' istituita una indennita' di servizio penitenziario nella, seguente misura annua lorda:
ruoli amministrativo, alienistico, ispettivo industriale ed agricolo:
grado 5°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.000 grado 6°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 grado 7°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.000 grado 8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.000 grado 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 grado 10° e 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 ruoli di ragioneria, di educazione e dei capi tecnici:
grado 7°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.500 grado 8°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.500 grado 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.500 grado 10° e 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.500 ruoli di ordine e di sorveglianza:
grado 9°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.000 grado 10° e 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.000 grado 12° e 13°. . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 9.000 ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che sono abrogati "gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767 , ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73 ".

Art. 2

L'indennita', di cui al precedente articolo e' cumulabile per il personale alienistico dei manicomi giudiziari con quella prevista dal regio decreto 28 agosto 1924, n. 1398 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che sono abrogati "gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 3 maggio 1948, n. 767 , ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73 ".

Art. 3

((IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 235. - FRASCA
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