048U1305
048U1305
Ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antichita' e belle arti e dell'Ispettorato tecnico delle antichita' e belle arti. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1305)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Art. 1
I ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1396 , sono sostituiti da quelli della tabella A, allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Nei posti di ruolo dei soprintendenti e' compreso il posto per il funzionario al quale e' affidata la direzione dell'Istituto centrale del restauro, a mente dell' art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1240 .
Art. 2
Nei posti di nuova istituzione indicati nella tabella A, allegata al presente decreto, sono assorbiti quelli in soprannumero previsti dall' art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 , per i gradi di primo archivista e di primo assistente.
Art. 3
Al personale incaricato delle funzioni di economo la retribuzione annua spettante in virtu' dell' art. 13 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 , e' elevata a partire dal 1 aprile 1948, a L. 7000 annue.
Art. 4
La tabella organica per l'Ispettorato centrale per le antichita' e belle arti, annessa al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1096 , modificato con il regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190 , e' sostituita dalla tabella B, annessa al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Art. 5
Le nomine ai posti di ispettore centrale di 2ª classe per le antichita' e belle arti sono conferite in seguito a concorso per titoli, riservato ai funzionari del ruolo direttivo delle Soprintendenze, se trattasi di posti di ispettore per le antichita' o per l'arte medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica.
I concorrenti devono rivestire il grado 7° o, da almeno cinque anni, il grado 8°.
Uno dei posti di ispettore centrale di 1ª classe rimane attribuito, ai sensi dell' art. 1 del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190 , alla categoria degli ispettori per l'istruzione musicale ed esso verra' conferito in seguito a concorso per titoli riservato ai direttori o insegnanti di composizione nei conservatori di musica.
Nei bandi di concorso sara' specificato a quali categorie l'Amministrazione intende riservare il posto o i posti da ricoprire.
Art. 6
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di disporre, per esigenze di servizio, trasferimenti di funzionari dal ruolo scientifico direttivo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' a quello dell'Ispettorato centrale per le antichita' e belle arti e viceversa.
Art. 7
E' istituita una nuova tabella di operai permanenti, secondo i limiti numerici fissati nell'allegata tabella C, nella quale vanno inquadrati per primi gli attuali operai permanenti previsti dalla tabella n. 2, lettera B, n. 4, annessa al regolamento generale approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 , e, successivamente, i salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti. Detto inquadramento sara' disposto con l'osservanza delle norme che verranno emanate ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 .
Art. 8
I periodi di anzianita' di grado, normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli tecnico esecutivi di gruppo C e al 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Art. 9
Nei limiti di due terzi dei posti disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al 10°, il Ministero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, bandira' concorsi speciali da espletare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo delle Soprintendenze ed Istituti autonomi di antichita' e belle arti, che abbia un'anzianita' di servizio di almeno due anni e che sia in possesso del prescritto titolo di studio.
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'.
Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli Impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. Costoro potranno conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
Art. 10
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire, per ragioni di servizio, nel ruolo degli ispettori centrali per le antichita' e belle arti gli ispettori centrali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, gia' appartenenti al ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', col grado e l'anzianita' posseduti.
Art. 11
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichita' e belle arti, col grado e l'anzianita' posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.
Art. 12
Nella prima applicazione del precedente art. 5, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di ridurre a tre anni l'anzianita' prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichita' e belle arti.
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 9. - FRASCA
Tabelle
TABELLA A
Personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita'
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Ispettorato centrale per le antichita' e belle arti
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Operai permanenti
Parte di provvedimento in formato grafico