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048U0520

IT - Decreti Legislativi

048U0520

Autorizzazione della spesa di L. 1.750.000.000 per lavori straordinari a pagamento non differito, nelle province di Udine e di Gorizia. (DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948 n. 520)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle province di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni:
a) per il completamento di lavori autorizzati dal Governo Militare Alleato e per la nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario;
b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
c) per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprieta' dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari;
d) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , ovvero in quelli nei quali si e' verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Art. 3

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690 .
Per i lavori di completamento di fabbricati di proprieta' degli Enti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto, si applicano le disposizioni dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 , modificato dall' art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1946, n. 617 , e quelle dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 .

Art. 4

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Con gli stessi decreti sara' stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 24 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - EINAUDI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 134. - FRASCA
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