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048U0979

IT - Decreti Legislativi

048U0979

Liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Puglia d'Etiopia". (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 979)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

L'Ente di colonizzazione "Puglia d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2325 , convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 679 , modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1607 , convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2210 , e' messo in liquidazione.
Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La liquidazione sara' proseguita dal Ministero dell'Africa italiana nel caso che essa non venga ultimata nel termine predetto.

Art. 2

Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quello per il tesoro, sara' provveduto alla nomina di un liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.
Con lo stesso decreto sara' provveduto alla nomina di un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministro per l'Africa italiana e da quello per il tesoro ed il terzo dai creditori.

Art. 3

Per il compimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nel presente decreto, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , in quanto compatibili con la situazione particolare dell'Ente.

Art. 4

Il liquidatore procedera' a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana e del tesoro e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.

Art. 5

Il liquidatore prendera' in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario.
Copia degli atti relativi alla consegna dovra' inviarsi al Ministero dell'Africa italiana ed a quello del tesoro.

Art. 6

Il liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
Entro il termine previsto all'art. 1 del presente decreto il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana e per il tesoro, e successivamente pubblicato, a cura del liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.

Art. 7

Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 176. - FRASCA
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