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048U0606

IT - Decreti Legislativi

048U0606

Modificazioni dell'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 606)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, dei decreti legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393 , per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305 , sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923 , e' sostituito dal seguente:
"I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305 , sono i seguenti:
a) platino L. 600 per ogni saggio;
b) oro " 500 per ogni saggio;
c) argento " 200 per ogni saggio.
I diritti dovuti per il saggio o marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:
a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 50 al grammo o frazione di grammo con un minimo di L. 500, se composti di solo platino, e di L. 1000 se composti di platino ed altri metalli preziosi;
b) se composti di solo oro, ovvero di oro e argento, in ragione di L. 30 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 300, se composti di solo oro, e di L. 500, se composti di oro e argento;
c) se composti di solo argento, in ragione di L. 10 al grammo, con un minimo di L. 100.
Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, saranno corrisposti in misura uguale alla quinta parte di quelli suindicati.
Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auro-argentifere, e' stabilito nella misura fissa di L. 800 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e di argento e stabilito nella misura di L. 500 per ogni saggio d'oro e di L. 200 per ogni saggio di argento".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 227. - FRASCA
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