048U0493
048U0493
Aumento di capitale dell'Ente Nazionale Metano. (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 493)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 4 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501 , concernente la costituzione dell'Ente Nazionale Metano, e' sostituito come segue:
L'Ente ha un capitale di 400 milioni di lire fornito dallo Stato.
Art. 2
L' art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501 , relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 569 , e' sostituito come segue:
Sono organi dell'Ente:
1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.
L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri, dei quali cinque in rappresentanza uno per ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei trasporti, e tre esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio.
I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
L'Ente si obbliga con la firma del presidente in relazione ai poteri a lui conferiti secondo lo statuto.
I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 129. - FRASCA