17G00072
17G00072
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072) (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 64)
Art. 1 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 , riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione ((...)) nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.
Art. 2 - Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo
Obiettivi del sistema della formazione italiana
nel mondo 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralita' del modello educativo e formativo della scuola italiana nella societa' della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusivita', dell'interculturalita', della democrazia e della non discriminazione.
2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformita' con la legge n. 107 del 2015 .
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3 - Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo
Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:
a) scuole statali all'estero;
b) scuole paritarie all'estero;
c) altre scuole italiane all'estero;
d) associazione delle scuole italiane all'estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
f) lettorati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione ((...)) e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, ((...)) , che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole statali all'estero, puo' sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attivita' di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali.
Art. 4 - Scuole statali all'estero
Scuole statali all'estero 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione ((...)) , possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero.
2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)) , puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti e' riconosciuto valore legale.
3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano.
Per le finalita' previste dall' articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuita' delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano e' trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione ((...)) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.
Art. 5 - Gestione delle scuole statali all'estero
Gestione delle scuole statali all'estero 1. A ciascuna scuola statale all'estero e' assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente e' esonerato dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico purche' sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 18, comma 1.
2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero e' regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali e' data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 6 - Scuole paritarie all'estero
Scuole paritarie all'estero 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, ((...)) puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.
2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.
3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.
4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.
Art. 7 - Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero
Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)) , tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificita' locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)) , puo' riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)) , puo' riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)) .
Art. 8 - Associazione delle scuole
Associazione delle scuole 1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare da e verso l'Italia.
Art. 9 - Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo
Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo 1. In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)) , puo' avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.
3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)) , puo' organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.
Art. 10 - Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero
Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalita' a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attivita' degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di universita' italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresi', le seguenti iniziative, svolte anche con modalita' a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)) , promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell'attivita' su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
c) innalzamento della professionalita' dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.
Art. 11 - Enti gestori
Enti gestori 1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.
Art. 12 - Lettorati
Lettorati 1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso universita' e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita' di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' incaricare i lettori di svolgere attivita' di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attivita' possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell'istruzione ((...)) , sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' collaborare con universita' straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.
Art. 13 - Gestione, coordinamento e vigilanza
Gestione, coordinamento e vigilanza ((1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unita')) 2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
CAPO II Capo II Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo
Art. 14 - Requisiti del personale da destinare all'estero
Requisiti del personale da destinare all'estero 1. Per garantire l'identita' culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione ((...)) , con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.
Art. 15 - Formazione del personale da destinare all'estero
Formazione del personale da destinare all'estero ((1. Le attivita' di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1)) ((2)) 2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 NOVEMBRE 2021, N. 171 ))
Art. 17
Pubblicita' del sistema della formazione italiana nel mondo
1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all' articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015 , e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali, sono pubblicati:
a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie;
b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;
c) i bilanci delle scuole;
d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;
e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;
f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;
g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 NOVEMBRE 2021, N. 171 )) .
CAPO III Capo III Personale inviato all'estero Sezione I Stato giuridico
Art. 18 - Categorie e contingenti di personale
Categorie e contingenti di personale 1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attivita' previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unita', comprensivo delle unita' destinate al sostegno degli alunni con disabilita' e delle unita' destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all' articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015 , con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all' articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , mentre non comprende il personale di cui all'articolo 35. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione ((...)) , sentite le autorita' diplomatiche e consolari. Con le medesime modalita' possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.
2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attivita' scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.
3. I docenti possono essere assegnati ad una o piu' attivita' scolastiche all'estero per svolgere attivita' didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.
4. Il personale amministrativo puo' essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attivita' scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza.
L'attivita' del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari e' organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.
Art. 19 - Selezione
Selezione 1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione. Il bando disciplina: (2)
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
((4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.
Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all' articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 )) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Art. 20 - Destinazione all'estero
Destinazione all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione ((...)) i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione ((...)) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero ((predetto)) destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Art. 21 - Durata del servizio all'estero
Durata del servizio all'estero 1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
2. Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale termine. ((5)) 2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . ((5)) 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 , ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , introdotti dal presente articolo, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024".
Art. 22 - Articolazione del tempo di lavoro
Articolazione del tempo di lavoro 1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.
2. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.
3. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita' di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attivita' previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.
4. Si applica l' articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
«Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero).
- 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi».
Art. 23 - Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti
Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti 1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.
Art. 24 - Assegnazioni temporanee e invio in missione
Assegnazioni temporanee e invio in missione ((1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, puo' inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma e' individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale e' collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale)) 2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ((sentito)) il Ministero dell'istruzione ((...)) , invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
Art. 25 - Sanzioni disciplinari
Sanzioni disciplinari 1. Il personale di cui al presente capo e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non e' di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all' articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 , il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 55-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 :
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'art. 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Art. 26 - Rientro in Italia
Rientro in Italia 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale ((...)) , la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.
3. Al rientro in Italia, il personale docente e' riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarita'.
4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita' della categoria.
5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.
Art. 27 - Foro competente
Foro competente 1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo e' competente il foro di Roma.
CAPO IV Sezione II Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione
Retribuzione 1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Art. 29 - Trattamento economico all'estero
Trattamento economico all'estero 1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all' articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono cosi' determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente puo' fruire, nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l' articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . Si applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84 , 205 , 207 , 208 , 210 , 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 . Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennita' di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
«Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.
La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della Commissione puo' essere nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione».
- Si riporta il testo dell'art. 170, quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
«Art. 170 (Assegni e indennita'). - (Omissis).
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'art. 200.
(Omissis)».
Art. 30 - Servizio in residenze disagiate
Servizio in residenze disagiate 1. Si applica l'articolo 144 ((, commi primo, secondo e terzo,)) del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
CAPO V Capo IV Situazioni particolari Sezione I Personale locale nelle scuole statali all'estero
Art. 31 - Docenti a contratto locale
Docenti a contratto locale 1. Nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonche' le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano puo' essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalita' didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)) , sono stabiliti, avendo riguardo alle specificita' dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.
3. Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole statali all'estero possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si puo' provvedere diversamente, puo' prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.
4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attivita' didattica.
5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, e' pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se piu' favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu' economica.
Art. 32 - Personale non docente assunto localmente
Personale non docente assunto localmente 1. Le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.
Art. 33 - Legge regolatrice dei contratti
Legge regolatrice dei contratti 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo' superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche' dall' articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107 . Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita' delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, ((...)) . Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.
CAPO VI Sezione II Altre situazioni particolari
Art. 34 - Servizio civile e tirocini
Servizio civile e tirocini 1. Il servizio civile all'estero puo' essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione ((...)) possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attivita'.
Art. 35 - Personale in servizio nelle scuole europee
Personale in servizio nelle scuole europee 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione)) , individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19. ((2)) 3. La durata del servizio nelle scuole europee e' regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee e' computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 21 e' computata agli effetti di cui al comma 2.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. CAPO VII Capo V Innovazione digitale
Art. 36 - Piano per l'innovazione digitale
Piano per l'innovazione digitale 1. Le scuole statali all'estero concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.
2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola statale all'estero o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
CAPO VIII Capo VI Disposizioni finali
Art. 37 - Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie 1. Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parita' e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.
3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere ((dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2)) .
6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unita', con esclusione del personale destinato alle scuole europee.
7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
8. Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.
9. L'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo.
10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. All' articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».
Art. 38 - Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni
Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni 1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all' articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale».
2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546 ;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 ;
c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;
d) legge 26 maggio 1975, n. 327 ;
e) legge 22 dicembre 1980, n. 924 ;
f) legge 10 giugno 1985, n. 285 ;
g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 ;
l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 ;
m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ;
n) articolo 14, commi 11 , 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 9, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo:
«9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale;
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorita' locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 ».
- La legge 6 ottobre 1962, n. 1546 , recante «Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1962, n. 289, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , recante «Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1967, n. 104, S.O.
- La legge 26 maggio 1975, n. 327 , recante «Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1975, n. 207, S.O.
- La legge 22 dicembre 1980, n. 924 , recante «Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4.
- La legge 10 giugno 1985, n. 285 , recante «Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero», abrogata dal presente decreto legislativo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1985, n. 145.
- Gli articoli da 625 a 675 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., sono stati abrogati dal presente decreto legislativo:
«Art. 625-675 (abrogati)».
- Il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 , recante «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell' art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali.».
- La rubrica dell' art. 1-quater, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 , recante «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195, e convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche».
- L' art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 303, e convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47, reca: «Proroghe onerose di termini».
- L' art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, reca: «Riduzione delle spese di personale.».
Art. 39 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria ((1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 )) 2. All'onere derivante dall'articolo 18, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
3. Al maggior onere derivante dall'articolo 29, pari a euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 1, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 .
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando