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048U1039

IT - Decreti Legislativi

048U1039

Modificazione degli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, relativo al trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1039)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

L' art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , e' sostituito come segue:
"Art. 2. - In caso di infortunio, occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione delle operazioni previste nel precedente art. 1, sono corrisposte al personale della Marina militare le seguenti indennita':
1) se l'infortunio e' mortale: una indennita' di L. 100.000;
2) se l'infortunio importa inabilita' lavorativa permanente totale: una indennita' di L. 125.000;
3) se dall'infortunio deriva una incapacita' permanente parziale superiore al 10%; una indennita' proporzionata a quella prevista al numero precedente.
La indennita' di L. 100.000 di cui al n. 1 del precedente comma, sara' attribuita secondo le norme della successione legittima.
Per la determinazione della inabilita' e per il calcolo delle indennita' nel caso di inabilita' permanente parziale saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Resta ferma la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui essa e' dovuta a norma delle disposizioni vigenti.
A favore, invece, dei salariati della Marina militare, ai quali non e' liquidata la pensione privilegiata, le normali indennita' ad essi dovute, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono - ad eccezione dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea - raddoppiate.
Cio' in aggiunta alle indennita' di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, sempre che l'infortunio sia occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione dei lavori previsti dal precedente articolo".
"Art. 2-bis. - Alla liquidazione delle speciali indennita' previste dal precedente articolo sara' provveduto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940".
"Art. 2-ter. - I marittimi mercantili di cui all' art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943 del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni previste nel precedente art. 2, in quanto le disposizioni stesse risultino piu' favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47 ; pero' anche in tal caso la liquidazione e' demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare".

Art. 2

In fine dell' art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Al personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, che sia divenuto inabile a proficuo lavoro o si trovi menomato nella sua capacita' di lavoro in seguito a lesioni ed infermita' incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddetta, sono estese le norme concernenti il distintivo di onore per i mutilati ed invalidi di guerra, nonche' tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di personale, salvo per quanto riguarda pensione ed assegni il disposto del precedente art. 2.
Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di cui sopra, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni stesse, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra".

Art. 3

Le indennita' previste dai numeri 1 , 2 e 3 dell'art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , quale risulta modificato dal precedente art. 1, sono raddoppiate per gli infortuni che si sono verificati e si verificheranno a partire dal 1 giugno 1947.
Per gli infortuni verificatisi anteriormente al 10 giugno 1947, sono raddoppiate le indennita' o le rate di saldo non ancora corrisposte a detta data.

Art. 4

Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 3, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO - FANFANI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 26. - FRASCA
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