Monitoring Gesetzessammlung

090G0005

IT - Decreti Legislativi

090G0005

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale. (DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989 n. 433)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri delle finanze e della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Materia del trasferimento 1. In attuazione dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale medesima, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta, di seguito denominata regione, le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici, anche nazionali ed interregionali, in materia di istruzione tecnico-professionale.
2. Restano ferme le funzioni gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta nella predetta materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente: "La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica".
- Il testo dell' art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
(omissis)
r) istruzione tecnico-professionale;".

Art. 2

Istruzione tecnico-professionale 1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 1 per il territorio della regione riguardano l'istruzione tecnicopofessionale, avente la finalita' di fornire la preparazione tecnica per l'esercizio delle professioni che attengono direttamente alla vita economica, nonche' le altre attivita' di orientamento, formazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, che si realizzano anche attraverso la formazione continua, permanente e ricorrente.
2. La regione promuove, istituisce e organizza l'istruzione tecnico-professionale, anche al fine di consentire, mediante un'opportuna progressione di qualifiche, l'accesso alle attivita' lavorative di maggiore specializzazione.

Art. 3

Istituti di istruzione tecnico-professionale 1. Gli istituti di istruzione tecnico-professionale aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ivi compresi quelli di istruzione artigiana, sono trasferiti alla regione.

Art. 4

Formazione per gli apprendisti 1. La regione, nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali di attuazione per le attivita' di istruzione tecnico-professionale ed in armonia con i principi costituzionalmente rilevanti contenuti nella normativa statale in materia, attua i progetti formativi destinati agli apprendisti, articolandoli in attivita' teoriche, tecniche e pratiche.

Art. 5

Attestati di qualifica 1. Gli attestati rilasciati dalla regione al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 6

Convenzioni per l'attuazione dei programmi
e dei piani di formazione professionale 1. Le convenzioni stipulate dalla regione per le finalita' previste dall' art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , sono esenti da imposte o tasse.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 5 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente:
"Art. 5 (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attivita';
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
7) accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".

Art. 7

Istituzione di scuole di istruzione secondaria superiore 1. Nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 2, primo comma, lettera r) , e 3, primo comma, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , la regione puo' istituire scuole di istruzione secondaria superiore per indirizzi di tipo tecnologico e di tipo turistico, nonche' per indirizzi direttamente correlati ad attivita' produttive presenti nel suo territorio.
2. Alle scuole di cui al comma 1 e' attribuita personalita' giuridica, quali enti dipendenti dalla regione.
3. Il diploma che si consegue al termine del corso degli studi e' valido, a tutti gli effetti, quale titolo di studio e quale titolo di formazione professionale.
4. L'ordinamento degli studi, la loro durata, le discipline da impartire ed i relativi programmi d'insegnamento, gli esami finali, che sono esami di Stato, sono definiti dalla regione d'intesa con lo Stato, previo parere della commissione mista di cui all'art. 40, secondo comma, dello statuto speciale.
5. Il presidente ed i componenti della commissione d'esame devono possedere i requisiti previsti dall' art. 28, terzo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196 .
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza del titolo di studio rilasciato dalle scuole di cui al presente articolo con i titoli di studio di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali FORMICA, Ministro delle finanze MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Note all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 2, primo comma, lettera r), della legge costituzionale n. 4/1948 si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera g), della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
"La regione ha la facolta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
(omissis)
g) istruzione materna, elementare e media;".
- Il testo dell' art. 40, secondo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
"Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali.
Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti".
- Il testo dell' art. 28 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 28. - Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessita' locali, di cui all' art. 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.
I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturita' sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.
I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht