048U0818
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Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 818)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il Ministro Guardasigilli, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha facolta' di conferire funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza, profughi della Venezia Giulia, ai termini degli articoli 1, lettera b) e 2, prima parte, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1601 , purche' gli interessati abbiano presentata la domanda entro il termine stabilito dall'art. 1, ultimo comma, del citato decreto 23 dicembre 1947, n. 1601.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 132. - FRASCA