001G0268
001G0268
Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001 n. 210)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 , concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 ; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 ;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 ;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di
trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ;
h) (("ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all' articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 ;
2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all' articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ;
3) le autorita' pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico)) ;
i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all' articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE , prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o ((dell'Unione europea)) ), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell' articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012 . ((Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante puo' fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti)) ;
o) 'partecipante indiretto': un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 ;
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) 'sistemi interoperabili': due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.
(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 2
Definitivita' degli ordini di trasferimento e della compensazione 1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
(( b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio' vale anche in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante. )) (( 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo.
Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento e' stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma. )) 3. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la definitivita' degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. ((Cio' si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante.)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 3
Apertura della procedura di insolvenza 1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e' rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.
4. L'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.
(( 6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche' al CERS, alle autorita' designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5. )) 7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalita' con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.
Art. 4
Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini 1. Un ordine di trasferimento non puo' essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani. ((Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilita', in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell'irrevocabilita' non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile.)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 5
Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema ((1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.)) ((2)) 2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 6
Diritti del partecipante 1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie ((...)) .
2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 .
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.
Art. 7
Legge applicabile in caso di insolvenza
di un partecipante al sistema 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.
Art. 8
Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza (( 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 . (( 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1. )) 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 8-bis
(( (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia).)) (( 1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia. ))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 170 ))
Art. 10
Designazione dei sistemi 1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del sistema designati al sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo' equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).
((5. La Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), il provvedimento e' adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunita' di concludere apposite intese tra le predette autorita' e le competenti autorita' dello Stato estero interessato)) ((5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) , gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell' articolo 50 del TUE )) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I sistemi designati ai sensi dell' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione".
Art. 11
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi 1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalita' secondo le quali:
a) ciascun ((operatore di sistemi italiani)) comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione; ((2)) b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".
Art. 11-bis
(( (Collaborazione con l'AESFEM). )) (( 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalita' previste dal presente decreto. ))
Art. 12
Disposizioni tecniche 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 13
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.
2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza e' sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 72 del Testo unico finanza, cosi' come modificato dal presente decreto casi recita:
"Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 e' dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.
2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonche' le relative modalita' di accertamento e di liquidazione.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato e' effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennita' spettante ai commissari e' determinata dalla CONSOB ed e' posta a carico delle societa' di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operata, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell' art. 474 del codice di procedura civile .
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione dalla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.".
Allegato
((Allegato
(sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s)
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1
TARGET2 - Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2
Servizi di liquidazione EXPRESS IIgestiti dalla Monte Titoli S.p.A.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.
Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A., limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso operazioni di giro.)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".