Monitoring Gesetzessammlung

048U1096

IT - Decreti Legislativi

048U1096

Termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di premi o quote di integrazioni all'esportazione dei prodotti serici per il periodo 1936-1945. (DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948 n. 1096)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1

Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto al premio previsto dall' art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455 , ed alle quote di integrazione di prezzo previste dall' art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324 , deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Coloro che non hanno chiesto la quota di integrazione prevista dall' art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324 , entro il termine indicato dall'art. 13 della legge stessa, possono ulteriormente domandarla presentando l'integrale prescritta documentazione ai sensi del comma precedente sotto pena di decadenza.

Art. 2

Per la esecuzione del presente decreto e' autorizzata la spesa di dieci milioni di lire. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale. Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455 , e della legge 8 agosto 1942, n. 1324 .

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 63. - FRASCA
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