048U0480
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Determinazione della misura della indennita' di carovita da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 480)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico
Agli effetti dell'applicazione dell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484 e successive modificazioni, sara' tenuto conto, per il trimestre dal 1 aprile al 30 giugno 1948, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre luglio-settembre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 77. - FRASCA