048U0656
048U0656
Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 656)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Articolo unico
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati.
Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente ed ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento.
Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovra' essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.
I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 64. - FRASCA