048U0065
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Rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili "A.N.I.C." derivanti dalla convenzione 30 giugno 1936 e successivi atti addizionali. (DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948 n. 65)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
Articolo unico
La convenzione 30 giugno 1936 e gli atti addizionali stipulati e da stipularsi tra lo Stato e l'Azienda Nazionale idrogenazione Combustibili "A.N.I.C." sono soggetti alla imposta di registro dell'1% sul cumulo dei corrispettivi che lo Stato si e' assunto l'obbligo di pagare all'Azienda a titolo di ammortamento degli impianti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 125. - FRASCA