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048U0567

IT - Decreti Legislativi

048U0567

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, concernente la istituzione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.). (DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948 n. 567)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

All' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza, di privati di nazionalita' germanica e di aziende tedesche sotto sequestro ne' ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalita' italiana".

Art. 2

L' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 , e' integrato col seguente comma:
"Le facolta' di cui al precedente comma possono, dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, essere delegate ad un ristretto Comitato composto del Ministro per il bilancio, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per i trasporti".

Art. 3

Nel capoverso dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 , sono soppresse le parole "il quale potra' ad essi delegare, sotto la sua responsabilita', talune delle proprie attribuzioni".

Art. 4

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.), per l'adempimento dei compiti ad essa affidati e per lo svolgimento della sua gestione segue le norme sin qui emanate con provvedimenti dei competenti organi, non che quelle che fossero ritenute ancora necessarie e da emanarsi, nel caso, su proposta del Ministro per i trasporti e di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria e commercio, con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 5

L'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per le eventuali operazioni di esportazione dei materiali di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 , puo' essere autorizzata dal Ministero del tesoro a costituire o rilevare, se del caso, una societa' commerciale a carattere nazionale.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della REpubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - EINAUDI - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 179. - FRASCA
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