096G0556
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Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private. (DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996 n. 562)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri; adottata nella riunione del 5 luglio 1996; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Contributi 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi e' quella definita dall' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e' stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalita':
a) dal 1 gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 23,26 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,553 per cento;
b) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 23,56 per cento; dalla medesima data l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura del 7,953 per cento;
c) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria e quella a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura dell'8,353 per cento;
d) dal 1 gennaio 2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
4. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all' art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. La disposizione di cui all' art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' abrogata. Il contributo al Fondo di cui al comma 1 dovra' essere versato con le modalita', nei termini e con la periodicita' vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti, aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
Note all' art. 1 :
- L' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 12. - Gli art. 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692 , recepiti negli art. 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi e pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
- L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
- L' art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (Norme pr la previdenza del personale delle aziende elettriche private), ora abrogato dal presente decreto, cosi' recitava:
"Art. 13. Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.
In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento".
Art. 2
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per i
dipendenti dall'Enel e da aziende elettriche private 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell' art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335 .
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base all' art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo di cui al comma 1.
4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione e' interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall' art. 1, commi 34 , 35 , 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all' art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
Note all' art. 2 :
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 , e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66.6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto."
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferirnento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato una'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il comma 34 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 sostituisce l' art. 3 del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (per il titolo v. appresso), con il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'art. 2 e alla copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso L'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i terrnini e le modalita' per la verifica di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzaioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nel singoli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sara' riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cu al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto i profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. ll predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale per la previdenza e assitenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti".
- Il comma 35 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell' art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , recante benefici per le attivita' usuranti) che risulta, quindi, essere il seguente: "1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita', fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', viene, inoltre, ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".
- I commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recitano:
"36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19".
- L' art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private), cosi' recita:
"Art. 6 (Pensione per i lavoratori in miniera). - Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'art. 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni".
Art. 3
Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche 1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e' elevata a 40 anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera, a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .
4. Per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applica l' art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
5. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall' art. 1, commi 6 , 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all' art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
8. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 .
9. Sono abrogati gli articoli 7, ultimo comma, e 10, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 . A decorrere dal sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e' altresi' abrogato l' art. 6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41 .
10. Fermo restando quanto disposto dall' art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , come modificato dall' art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 , per i lavoratori che cessano dal servizio o passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trovano applicazione l' art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 , e l' art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facolta' di prosecuzione volotaria di cui all' art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , sostituito dall' art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 , e' consentita la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo di cui all'art. 1, comma 1.
12. La facolta' di cui al comma 11 e' altresi' consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo di cui al medesimo comma 11, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all' art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in vigore alla data della cessazione stessa.
13. Le facolta' di cui ai commi 11 e 12 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 )) .
Art. 4
Pensione di invalidita' 1. Agli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ,
2. I contributi versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, dai lavoratori di cui al medesimo comma 1 successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Sono abrogati gli articoli 7, quarto e quinto comma, e 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
Note all'art. 4:
- I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recitano:
"42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
- L' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell' art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del deceto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene pare integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l' art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 ".
- Il quarto e il quinto comma dell'art. 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1079 (Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private) ora abrogati dal presente decreto legislativo, erano i seguenti:
"In caso di invalidita' per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:
a) 88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento;
b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado superiore al 90 per cento.
Nel caso d'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non puo' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidita' sia insorta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo".
- L' art. 8 della legge n. 1079/1971 , abrogato dal presente decreto legislativo, cosi' recitava:
"Art. 8 (Invalidita' ordinaria - Invalidita' o morte per causa di servizio). - Si considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico o mentale non sia piu' in grado di svolgere la sua attivita' professionale e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale.
Lo stato di invalidita' deve risultare da un certificato medico; a tal fine puo' essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.
L'Istituto puo' disporre l'accertamento dell'invalidita' a mezzo di medici di sua fiducia.
L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, puo' chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidita' e puo' contestare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.
La contestazione relativa all'accertamento dell'invalidita' ordinaria, o della inabilita' dei familiari, e' definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico e' nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio e' atto definitivo.
L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quanto risultino in rapporto causale diretto con fatti relativi al perseguimento delle finalita' del servizio.
La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidita' o della morte da causa di servizio spetta al comitato amministratore del Fondo, il quale puo' avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico previsto al quinto comma del presente articolo.
Le contestazioni o i ricorsi di cui a precedenti commi, debbono essere proposti, a pena di decadenza, entro i termini previsti per i ricorsi amministrativi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti".
Art. 5
Ricongiunzione 1. Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica l' art. 3, primo comma, n. 2, lettera a) , e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 .
2. Fermo restando quanto previsto dall' art. 1 comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 , e successive modificazioni.
Note all' art. 5 :
- L' art. 3, primo comma, n. 2, lettera a) , e il quarto comma, della legge n. 1079/1971 cosi' recitano:
"Art. 3 (Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo). - A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:
1) (Omissis);
2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni;
a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;
(Omissis).
Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo puo' far valere nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, con eslcusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il limite di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative".
- Il comma 39 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recita:
"39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32 , e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo i criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il testo della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1979 .
Art. 6
Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall' art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro Visto il Guardasigilli: Flick Nota all'art. 6:
- L'art. 23-ter, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali) reca la sostituzione dall' art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il quale aggiunge due commi all' art. 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , che risulta, quindi, essere del seguente tenore:
"Art. 27. - Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni".