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097G0314

IT - Decreti Legislativi

097G0314

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 07 agosto 1997 n. 279)

Art. 1 - (Unita' previsionali di base)

(Unita' previsionali di base) 1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. La determinazione delle unita' previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attivita' amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2.
Per l'entrata, le unita' previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 , e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unita' previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attivita' di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
3. Per la spesa, le unita' previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unita' previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.
4. Le unita' previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unita' per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unita' previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unita' previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unita' per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5. In applicazione dell' articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unita' previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilita' amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unita' previsionali di base, e' individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 . L'individuazione delle unita' previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalita' di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59 , nonche' dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
7. Il contenuto delle unita' previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unita' stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali e' disaggregata ciascuna unita' previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonche' il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresi', i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
8. Per l'anno finanziario 1998 le unita' previsionali di base e di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
9. La determinazione delle unita' previsionali di base e' effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e' l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione disciplina il trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- L' art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato ed il riordino del sistema di Tesoreria unica.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 , reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L'art. 9 della citata legge n. 94/1997 , al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art. 5, del comma 5 dell'art. 6 e del comma 4 dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4, comma 1 della legge 3 aprile 1997, n. 94 , recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base al bilancio dello Stato." e' il seguente:
"1. I primi sei commi dell' articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) unita' previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
b) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente e unita' relative alla spesa in conto capitale. Le unita' relative alla spesa corrente sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento e unita' per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita' di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonche' quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonche' secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
"Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.
Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per il pagamento dei titoli trasportati."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , contiene il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili.

Art. 2 - (Criteri e parametri di formazione delle previsioni)

(Criteri e parametri di formazione delle previsioni) 1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell' articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessita' di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati. 2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unita' previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilita' amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n. 468/1978 , introdotto dall' art. 3, comma 1, della legge n. 94/1997 , e il seguente:
"Art. 4-bis. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unita' previsionali. Nella stessa sede, esamina altresi' lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme gia' stanziate per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predispone il progetto di bilancio di previsione".
2. Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".
- Il testo dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'estero, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
- Si riporta il contenuto dell'art. 9-bis della citata legge n. 468/1978 , introdotto dall' art. 8 della legge n. 94/1997 .
"Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
In deroga all' art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento".
Il comma 2 del citato art. 8 della legge n. 94/1997 prevede che:
"Il Fondo di cui all' art. 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione e' determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997".

Art. 3 - (Gestione del bilancio)

(Gestione del bilancio) 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.
2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della gia' citata legge n. 59/1997 :
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo - statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al comma 1".
- L'art. 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993 , in materia di funzioni di direzione dei dirigenti generali, dispone quanto segue:
"Art. 16. - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri delle attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
e) adottano gli atti, di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'articolo 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".

Art. 4 - (Gestione unificata delle spese strumentali)

(Gestione unificata delle spese strumentali) 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, ((previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) .
3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.

Art. 5 - (Revisione dei capitoli di spesa)

(Revisione dei capitoli di spesa) 1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilita' e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.
CAPO II TITOLO II INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE GESTIONI DI BILANCIO E DI TESORERIA E RIORDINO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA

Art. 6 - (Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)

(Integrazione dei flussi informativi
delle gestioni di bilancio e di tesoreria) 1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalita' di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207 ))

Art. 8 - (Gradualita' dell'applicazione dei nuovi criteri)

(Gradualita' dell'applicazione dei nuovi criteri) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita':
a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell' articolo 8, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessita' finanziarie con priorita' rispetto alle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984 . Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilita' sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;
b) per gli enti locali, a decorre dal 1 gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle (( modifiche introdotte dall'articolo 7)) si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalita' dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidita' detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilita' e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 9 - (Sperimentazione operativa)

(Sperimentazione operativa) 1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, individua una o piu' regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1 gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto esaurimento delle disponibilita' esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalita' di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 30/8/1997, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
CAPO III TITOLO III CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRI DI COSTO

Art. 10 - (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni)

(Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni) 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell' articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni.
Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 64 del gia' citato D.Lgs
n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
"Art. 64. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivita' e trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e
al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento".
- Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978 e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
- Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
- Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n. 468/1978 , aggiunto dall' art. 3, comma 1 della legge n. 94/1997 , e' riportato in nota all'art. 2.

Art. 11 - (Raccordo tra contabilita' economica e contabilita' finanziaria)

(Raccordo tra contabilita' economica e contabilita' finanziaria) 1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilita' analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalita' di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Art. 12 - (Armonizzazione dei flussi informativi)

(Armonizzazione dei flussi informativi) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilita' economica di cui all'articolo 10.
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilita' economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attivita' finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 286 )) .
CAPO IV TITOLO IV RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 13 - (Conto del bilancio)

(Conto del bilancio) 1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso e' costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unita' previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.

Art. 14 - (Conto generale del patrimonio)

(Conto generale del patrimonio) 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all' articolo 822 del Codice civile , fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 15 - (Disposizione transitoria)

(Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato informatico previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente operativa, dalla predetta data del 1 gennaio 1999, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 agosto 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto: il Guardasigilli: FLICK Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del citato D.P.R. n. 367/1994 :
"Art. 4 (Informatizzazione delle fasi della spesa). - 1.
Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti da i quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno.
2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si debba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti.
3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'articolo 652, comma 1, lettera da a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , aggiunto dall'articolo 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.
4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento".
"Art. 5 (Pagamento delle spese dello Stato). - 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualita', emette l'ordine di pagare le somme impegnate.
Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno.
2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall' articolo 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , puo' essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente gia' effettuati a valere sull'impegno.
3. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.
4. L'ordine di pagare da' luogo, a cura della competente Ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa gia' presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo articolo 6.
5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonche' l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate".
"Art. 6 (Mandato informatico). - 1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi.
3. Il mandato informatico e' costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5.
4. Il mandato informatico non puo' avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 .
5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilita' del dirigente competente alla spesa, con modalita' atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilita' e la sicurezza dei dati.
6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'.
Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104 ".
"Art. 13 (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento".
"Art. 16 (Pagamento mediante mandati informatici). - 1.
Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli:
a) somme da pagare ai creditori dello Stato;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli artt. 1241 e 1242 del cod. civ. ;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di danaro;
g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'articolo 15.
2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo.
3. Nei casi in cui e' previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di se' la documentazione della spesa.
4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento e' effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di se' la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (26).
5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione.
6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici.
7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6.
8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di documenti sostitutivi del mandato informatico, nonche' del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori.
9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa caratacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (27) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (28), e successive modificazioni e integrazioni.
10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilita' dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici.
Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro".
"Art. 17 (Integrazioni al regolamento di contabilita' generale dello Stato). - 1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' aggiunto il seguente: Titolo XVI, "Dei mandati informatici" - Capo I, "Mandati informatici".
Art. 651. - 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.
2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.
3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effetuando apposita transazione sul sistema integrato.
4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore.
L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.
6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.
7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di se' la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati e' effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.
8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.
Art. 652. - 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda da' luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni:
a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale e' affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;
b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;
c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui e' imputata la spesa;
d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
e) il cognome, il nome e la qualita' del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonche' il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo;
g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonche' la data dell'ordine;
h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;
i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato e' pagabile;
l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;
m) l'indirizzo del creditore;
n) la zona d'intervento.
2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresi', l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.
Art. 653. - 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.
3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonche' gli elenchi i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.
4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.
5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.
Art. 654. - 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, ne' variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento.
Art. 655. - 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso puo' essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi.
Art. 656. - 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purche' tale luogo si trovi nella stessa provincia.
2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.
3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato.
Art. 657. - 1. Il mandato informatico che non puo' o non deve piu' essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore.
2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformita' al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere piu' pagati ai sensi dei precedenti commi.
Art. 658. - 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validita' dell'autenticazione elettronica e provvede:
a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di contabilita' generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresi' all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ;
b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;
c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.
2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.
3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento e' quella della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6.
Art. 659. - 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276 del presente regolamento.
2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.
Art. 660. - 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 e' inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercio in corso.
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.
4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.
Art. 661. - 1. Dal 1 gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.
Art. 662. - 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere piu' effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale sudetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di richiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 36 della legge di contabilita' generale dello Stato".
"Art. 18 (Sostituzione di articoli del regolamento di contabilita' generale dello Stato). - 1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' cosi' sostituito:
Art. 576. - 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonche' delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a cio' autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette.
Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.
Art. 577. - 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.
Art. 579. - 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilita' dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalita' previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 581. - 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.
2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
Art. 582. - 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.
Art. 604. - 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilita' loro affidate, presentando i seguenti documenti:
A) giornalmente:
a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
B) mensilmente:
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilita' speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilita' stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilita' speciale;
c) alla Direzione generale del tesoro:
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;
- entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformita' delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonche' i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 . Per i mandati informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653;
g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;
h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 , da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli artt. 651 e 653;
i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 , estinti nel mese precedente, nonche' un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;
l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalita' previste dall'articolo 9 del presente decreto.
2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.
3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.
4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.
5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale.
Tale conto riassuntivo e' trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalita' e' predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.
6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilita' di cui all'articolo 482.
Art. 605. - 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.
2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.
Art. 607. - La Corte dei conti accerta la regolarita' dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarita', alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
Provvede altresi' alla parifica del conto riassuntivo annuale.
Art. 608. - 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali e' dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di se' il prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli.
2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa, delle somme pagate per tale titolo.
3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio".
"Art. 21. (Pagamenti all'estero). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi.
2. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto.
3. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione.
4. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione e' regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro.
5. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonche' per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (35), il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri".

Allegato-Tabella A

ALLEGATO
Tabella A
(PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 8)
Unita' previsionali di base per il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato-Tabella B

ALLEGATO
(( Parte di provvedimento in formato grafico )) ((11)) ----------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 13 novembre 2020 pubblicato in G.U. 07/01/2020, n. 4, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dalla revisione del budget dei costi per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato per l'esercizio 2021, effettuata ai sensi dell' art. 33, comma 4-octies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla successiva formulazione del budget per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024, effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 11, lettera f) della medesima legge.

Allegato-Tabella C

BENI PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
PIANO DEI CONTI
TABELLA C
(prevista dall'art. 14, comma 1)
I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO
Immobilizzazioni
immateriali Brevetti
Diritti d'autore
Opere dell'ingegno Software (esclusi i
pacchetti applicativi
in licenza d'uso)
Immobilizzazioni
materiali
(per immobili) Beni del demanio
naturale
Beni del demanio
artificiale Vie di comunicazione
Infrastrutture idrau-
liche
Infrastrutture portuali ed aeroportuali
Opere per la sistema-
zione del suolo
Altri beni
Beni immobili patri-
moniali Terreni agricoli
Aree edificabili
Fabbricati rurali
Fabbricati civili
(uso abitativo, uso
commerciale e uso
governativo)
Fabbricati industria-
li e costruzioni leg-
gere
Fabbricati militari
(caserme, polverie-
re, ecc.)
Altri fabbricati
Opere in corso di
costruzione
Beni di valore cul-
turale, storico, ar-
cheologico ed arti-
stico
Strade ferrate e re-
lativi materiali
d'esercizio
Altri beni
Immobilizzazioni
materiali (beni
mobili) Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto
stradali leggeri
Mezzi di trasporto
stradali pesanti
Mezzi di trasporto
aerei
Mezzi di trasporto
marittimi
Altri beni
Mobili, arredi ed ap-
parecchiature Macchinari per ufficio Mobili ed arredi per
ufficio
Mobili ed arredi per
alloggi e pertinenze
Mobili ed arredi per
locali ad uso specifico Impianti e macchinari
per locali ad uso spe- cifico
Altri beni
Sistemi informativi Hardware
Altri beni
Armi e armamenti
militari Armi leggere
Armi pesanti
Mezzi aerei da guerra
Mezzi navali da guerra Altri beni
Beni di equipaggiamento
Opere artistiche
Animali
Immobilizzazioni
finanziarie Partecipazioni
Crediti
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