048U0477
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Indennita' speciale e assegno speciale spettanti agli ufficiali collocati nella riserva, in ausiliaria od in congedo assoluto. (DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948 n. 477)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:
Art. 1
L'ultimo comma dell' art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche agli ufficiali collocati nella riserva che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 34, in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 34 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma".
Art. 2
L'ultimo comma dell' art. 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e' sostituito dai seguenti:
"Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'art. 31 o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, compete l'indennita' annua, speciale stabilita dall'art. 48, per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34, fermo restando per questi ultimi quanto disposto dai commi predetti circa il cumulo del trattamento di pensione di guerra con quello ordinario di quiescenza (od assegno integratore).
Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 31 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal secondo comma, dell'art. 48 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma".
Art. 3
L'ultimo comma dell' art. 1 della legge 9 maggio 1940, n. 371 , recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente, e' sostituito dal seguente:
"L'assegno speciale suddetto compete altresi' agli ufficiali collocati dal 1 gennaio 1940 nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio, anche se detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 34 della legge 9 maggio 1940, n. 369 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 34, l'assegno speciale e' ragguagliato a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal successivo art. 2, per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione, aumentati di quattro anni; esso non puo', pero', in alcun caso superare tale somma".
Art. 4
L' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - L'indennita' di cui all'art. 1, compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma od in congedo assoluto per eta', o per ferite, lesioni od infermita' dipendenti da cause di servizio.
Detta indennita' compete, altresi', agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell' art. 44 della legge 6 giugno 1935, n. 1026 , estesi alla Marina con l' art. 1 del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682 , in aggiunta al trattamento di pensione di guerra ed al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore) previsti dai commi suddetti. Per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , esteso alla Marina con l' art. 1 del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 682 , l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma".
Art. 5
L' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, n. 58 , e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma e in congedo assoluto, per eta' e per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio.
Detta indennita' va corrisposta anche agli ufficiali che abbiano diritto al trattamento di pensione di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza (od assegno integratore).
Qualora si tratti di ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo con diritto all'assegno integratore di cui all' art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , e successive modificazioni, l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista per ciascun grado dal primo comma dell'art. 1 del presente decreto quanti sono gli anni di servizio utili a pensione aumentati di quattro anni; essa, pero', non puo' in alcun caso superare tale somma".
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, per cio' che concerne gli articoli 1, 2, 3 e 4 dal 1 luglio 1945, e per quanto concerne l'art. 5, dal 1 gennaio 1946.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 72. - FRASCA