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097G0497

IT - Decreti Legislativi

097G0497

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997 n. 461)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259 , che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996 ; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo TITOLO I Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi

Art. 1

Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. 1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituita dalla seguente:
"f) I redditi diversiderivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione in ogni caso di quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in societa' residenti non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81, negoziate in mercati regolamentati, anche se detenute nel territorio dello Stato;".
2. Nel comma 2 dell'art. 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole "e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)", sono sostituite dalle seguenti: "e le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f)".
3. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: "1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile ;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile , salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.".
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi e' sostituita dalla seguente: "c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 13 , 14 , 15 , 16 e 160 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti".
"15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione".
"16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari".
"160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento;
previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento;
differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall' art. 47 della Costituzione , in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , emanato in attuazione dell' art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 259 del 1997 :
"Art. 3. - 1. All' art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari''.
Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3".
CAPO II TITOLO I Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi

Art. 2 - Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 1. All'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i prezzi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.";
b) dopo il comma 4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".
2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, ne' la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.
(( 3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi))

Art. 3 - Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 1. Nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nell'alinea, dopo le parole: "Sono redditi diversi" sono inserite le seguenti: "se non costituiscono redditi di capitale ovvero";
2) le lettere c), c-bis) e c-ter) sono sostituite dalle seguenti:
"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazionead organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;";
3) dopo la lettera c-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto".
b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "1-bis.
Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 81 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80 .
1-bis) Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
1-ter) Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 1. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis) e' abrogato;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti e sono, altresi', aggiunti ulteriori commi:
"3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in man-canza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione aciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tali rapporti si applica il comma 5. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ((ma non riscossi,)) nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'articolo 81, nonche' le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione, titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo un fattore di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolato tenendo conto del periodo di possesso, del momento di pagamento dell'imposta, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore delle attivita' finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla maturazione. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i coefficienti di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati nel periodo di imposta precedente. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il trentesimo giorno precedente a quello del loro utilizzo.".
CAPO III TITOLO II Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

Art. 5

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a (( c-sexies) )) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1 . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N. 344 .
2. I redditi di cui alle lettere da c) a (( c-sexies) )) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4,dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 , e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. (11) (15) (18) (19)
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6. (19)
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . (11) (19)
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e successive modificazioni.
((5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato)) .
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
--------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004." --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014." ------------ AGGIORNAMENTO (19)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017 ".

Art. 6 - Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato

Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986 , nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, ((nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,)) l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 , e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. (15) (18) (19)
((1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 )) 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine.
L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1. (14)
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. ((Per le cripto-attivita' di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non e' ammessa)) .
((4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita')) 5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. (14)
((6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti)) 7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati ((, rapporti o cripto-attivita')) di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . (19)
9. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis)) provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente.
Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis)) rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.
10. ((I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis)) comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 .
------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 2, comma 69) che le presenti modifiche esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011. ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014." ------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017 ".

Art. 7 - Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a (( c-sexies) )) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c),del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico. (11) (19)
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.(8)
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari; (15)
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973; (14) (15)
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 27 del medesimo decreto; (19)
e) la ritenuta prevista dai commi 1 , 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , come modificato dall'articolo 8, comma 5. (11) (14)
e-bis) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. (14) (15) (18)
((5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle criptoattivita', il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma)) 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.
((7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo)) 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati ((, rapporti e cripto-attivita')) o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
((9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e criptoattivita' prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita')) 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 .
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 . (19)
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 .
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.
------------ AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che " L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 , se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per le partecipazioni gia' conferite in gestione alla predetta data, l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997 , perde efficacia a partire dalla medesima data." ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 69) che che la modifica alla lettera c) del presente comma 3 esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011.
- (con l'art. 2, comma 79, lettera f)) che la modifica al presente comma 4 ha effetto dal 1 luglio 2011.
- (con l'art. 2, comma 83) che la modifica alla lettera e) del presente comma 3 si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011. --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014." ------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017 ".

Art. 8 - Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio

Imposta sostitutiva sul risultato di gestione
degli organismi di investimento collettivo del risparmio 1. L' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno.
Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
2. L' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Disposizioni tributarie). - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 .
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nonche' quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ne' le disposizioni di cui agli articoli 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .".
3. L' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter dell legge 23 marzo 1983, n. 77 .
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno.
Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
4. L' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 25 novenbre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 , e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 .
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.".
5. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , sono sostituiti dai seguenti: "1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.".
6. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".
Note all'art. 8:
a) Disposizioni richiamate nell' art. 9 della legge n. 77 del 1983 :
- L' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- Il testo dell' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato piu' avanti sotto la lettera e).
- L' art. 42 TUIR e' riportato in nota all'art. 2 del presente decreto.
b) Disposizioni richiamate nell' art. 14 del decreto legislativo n. 84 del 1992 :
- L' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- L' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e).
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 77 del 1983 e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta.
2. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento e' ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno.
L'ammontare dei prelievi effettuati dalla societa' di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.
3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate.
4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 , nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ".
- Il testo dell'art. 7 della tabella (Atti per i quali non vi e' l'obbligo della registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 , e' il seguente:
"Art. 7. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato".
- L' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- Si riporta il testo degli artt. 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 10-bis , 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 :
"Art. 1. - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci.
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovraprezzi di emissione versati dai soci".
"Art. 2. - Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione.
Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.
Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.
Si applicano gli artt. 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli artt. 1 e 10 della presente legge.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale".
"Art. 3. - L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state per l'anno di acquisizione del diritto agli, utili stessi.
L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e' dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' dovute dai soci nella proporzione stabilita' dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'.
L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontare dell'imposta sulla societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' stato acquisito. Per le azioni in proprieta' per un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'.
Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'art. 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'art. 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
Per le societa' e le assicurazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti".
"Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.
Le comunicazioni di cui al primo comma:
a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla societa';
b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e' stata emessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresi' indicati gli estremi del certificato prodotto;
c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa' oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.
Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.
Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".
"Art. 9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall' art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 , modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 , e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.
La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla societa' fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali e' restituita con visto di ricevuta alla societa'.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' fiduciaria".
"Art. 10-bis. - Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle societa', che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quelli in cui e' deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorita' governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'ispettorato compartimentale trasmette alle societa' emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.
L'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla ispezione della contabilita' degli enti che hanno presentato la distinta con le modalita' stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilita' l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, e' iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una soprattassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsita' dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall' articolo 483 del Codice penale .
L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma".
"Art. 12. - In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'art. 264 e dal primo comma dell'art. 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'art. 2 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000".
c) Disposizioni richiamate nell' art. 11 della legge n. 344 del 1993 :
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 344 del 1993 e' il seguente:
"Art. 1. (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate nel capo II. Si applicano le disposizioni dell' articolo 1, commi 3 , 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.
2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983 ), ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:
a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;
b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso.
4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non puo' comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983 , nonche' le disposizioni di cui all' articolo 4, commi 1 e 2 , e all' articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all' articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni, nonche' all' articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e successive modificazioni.
6. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 , devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.
7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto dei limiti previsti ai commi 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6".
- L' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- L' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e).
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 344 del 1993 e' il seguente:
"Art. 5. (Scritture contabili, revisione contabile e controllo). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile , e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere:
a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo;
c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonche' del valore unitario delle quote.
2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della societa' di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonche' presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo.
3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla societa' di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.
4. il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell' articolo 2621, n. 1), del codice civile .
5. Si applicano le disposizjoni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983 , e successive modificazioni. La revisione contabile e' effettuata da una societa' di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
- Il testo dell' art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2.
d) Disposizioni richiamate nell' art. 11-bis del decreto-legge n. 512 del 1983 :
L'art. 26 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- L' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e).
- L' art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2.
- Il testo degli artt. 7 e 9 del decreto-legge n. 512 del 1983 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi e' stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale delle societa' di revisione di cui all' art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , e designata dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Altri adempimenti e modalita di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.
Art. 9 - 1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione.
Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 .
1.1 I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602 , nonche' quelle dell' articolo 1, sesto comma , e dell' art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 . La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa incaso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.".
e) Si riporta il testo dell' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.
4. Nel caso in cui le quote o di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo dacconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".
Disposizioni richiamate nell' art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 :
- Art. 16-bis del TUIR , di cui si riporta il testo:
"Art.16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). - 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".
- Art. 10-bis della legge n. 77 del 1983 , di cui si riporta il testo:
"Art. 10-bis. - 1. Gli organismi diI investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, intendono offrire al pubblico in italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale:
a) un attestato rilasciato dalle autorita' estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE;
b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della societa' di investimento, muniti di un attestato dell'autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato, munito di un attestato di tale Autorita' in cui si certifichi che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalita' di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma;
d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;
e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonche' la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e' tenuto a fornire.
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana.
3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalita' di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso e' tenuto a fornire in italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesuno.
4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalita' di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalita' di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunita' economica europea.
5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceita' della commercializzazione in Italia.
6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine e' interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai comuni che precedono.
7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo puo' procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote.
8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi.
9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e' situata la propria sede legale e quella amministrativa principale.
11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti:
a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimomali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;
b) le modalita' ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;
c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Societa' di investimento, alle quote o alle azioni in Italia; e ne fissa le modalita' di redazione;
2) determina le modalita' di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonche' gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi' le modalita' di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia;
3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote;
4) determina le modalita' con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.
12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
13. Le disposizioni dell' art. 18 e dell' art. 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico.
14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo' inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione e' sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attivita' di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attivita' di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni".
- Art. 82 del TUIR , riportato in nota all'art. 4.
f) Si riporta il testo dell' art. 63 del TUIR , come modificto dal presente decreto:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli artt. 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizioni di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10".

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 ))

Art. 10 - Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti

Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a (( c-sexies) )) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi', i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono stabilite le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "All' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi"."

Art. 11 - Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, lacausale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.";
b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.";
c) nell'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.";
d) l'articolo 5-bis e' abrogato;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tassazione presuntiva). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.";
f) nell'articolo 7, i commi 1-bis ed 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .".
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell' art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazioni o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi indentificati degli eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque di interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinaue anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli effettuati da persone fisiche, enti non commerciali o di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4-bis. Gli intermediari di cui al comma 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dai corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministero delle finanze.".
- L' art. 5 del TUIR , richiamato nell' art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 , come ora modificato, e' riportato in nota all'art. 11.
- Si riporta il testo dell' art. 2 del D.L. n. 167 del 1990 , come modificato del presente decreto:
"Art. 2. (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.
1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.".
- L' art. 5 del TUIR , sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11.
- Si riporta il testo dell' art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia che al terrnine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli invernenti ed attivita al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.".
- L' art. 5 del TUIR , sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11.
- L' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 , sopra richiamato, e' riportato all'art. 12 (testo novellato).
- Si riporta il testo dell' art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990 , ora abrogato:
"Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia".
- Si riporta il testo dell' art. 7 del D.L. n. 167 del 1990 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonche' degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finaziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variari gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .
- L' art. 5 del TUIR , sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11.
- Si riporta il testo del comma otto dell' articolo 13 del D.P.R. n. 605 del 1973 , sopra richiamato (all' art. 7, D.L.
n. 167/90 ):
"Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 nonche' dal primo e dal terzo comma dell'art. 10 (4) vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 40 milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di comunicazione incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 400.000 per ciascuna omissione o inesattezza.".
CAPO IV TITOLO III Riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

Art. 12 - Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale 1. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). ''1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e dai depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 , e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. il=2; 3. Quando gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50 per cento, sugli interessi e gli altri proventi dicui al comma 1, secondo che la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonche' con l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma 2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.
Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 intervengono nelle cessioni di obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta e' operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non e' operata quando il percipiente certifichi la sua qualita' di soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La ritenuta del presente comma e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo. in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.".
2. Dopo l' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' inserito il seguente articolo:
"Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti). 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), anche se rappresentati da certificati di deposito, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986 ; ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni;
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.".
3. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie, nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri.";
b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1, nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo articolo 88;
d) fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 ;
e) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.";
c) nel comma 1 dell'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.";
d) nell'articolo 7, comma 2, lettera a), la parola: ''gennaio'' e' sostituita dalla seguente: ''marzo'';
e) nell'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La predetta attestazione non e' acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.".
4. L' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986 , non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico, nonche' sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 .
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 , nonche' ai fondi indicati nel comma 1, e' operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 non e' operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili ovvero non attestino di avere il possesso dei presupposti indicati nel comma 1. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .".
5. Dopo l' articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' inserito il seguente:
"Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.). 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289 , e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all' articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289 , nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell' articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 .
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.".
6. Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , si applicano con riferimento agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998. Su tali utili e' consentita l'applicazione della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito a condizione che i soggetti di cui al comma 2 del predetto articolo 27-ter acquisiscano la documentazione di cui al comma 4 del medesimo articolo e ne diano comunicazione alla societa' emittente. Qualora detti soggetti non siano residenti nel territorio dello Stato, la comunicazione alla societa' emittente e' effettuata dal rappresentante fiscale di cui al comma 8 del predetto articolo 27-ter, il quale e' tenuto alla conservazione della citata documentazione per il periodo di tempo indicato al comma 7, del medesimo articolo.
7. Le disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che accordano ai non residenti il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ai residenti si applicano anche se tale diritto e' riconosciuto ai residenti soltanto nel caso di opzione per la non applicazione della ritenuta.
8. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) nel primo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonche' dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La ritenuta prevista nel precedente comma e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.";
b) nell'articolo 8, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5, nonche' per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' dalle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87.".
9. Il terzo comma dell'articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 , e' sostituito dal seguente: "Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 . La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986 ;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.".
10. Il comma 115 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' sostituito dal seguente: "115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.".
11. All' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 3) del primo comma e' sostituito dal seguente: "3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute in base alla dichiarazione annuale;";
b) la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);";
c) la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;";
d) la lettera f) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.".
12. All' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, il numero 4) e' abrogato; nello stesso comma il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .";
b) il secondo comma e' abrogato.
13. Con uno o piu' decreti, da emanarsi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro delle finanze, puo' stabilire nuove modalita' per l'effettuazione delle comunicazioni previste dagli articoli 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , con possibilita' di introdurre l'obbligo di effettuare le predette comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta.
(( 13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano. ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto ( con l'art. 41, commi 4 e 5) che "Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998 ". CAPO V TITOLO IV Disposizioni transitorie

Art. 14 - Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi

Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti dalla partecipazione a societa' od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e' deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e' avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. (1) 6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986 , il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991. n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera cbis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell' articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 , e' applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonche' del valore determinato sulla base dei commi precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della societa', associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile , redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della societa', associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e' residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi.
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto e' quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto , in luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso presso mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e' applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1,anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1, lettera a) dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 )) .

Art. 15 - Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo

Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo 1. Per le obbligazioni e titoli similari detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi da 1 a 4, ((la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 3)) dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento, nonche' in caso di cessione dei titoli medesimi.
2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 2, comma 2 , del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 , conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, ((. . .)) la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' operata all'atto del pagamento.
3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, ((. . .)) le operazioni di accreditamento ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima.
(( 3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998. )) 4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell' articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , dete- nute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonche' dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento e' dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' versata dalla banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7 ((entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis)) .
5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi ((dei commi da 1 a 4)) .
6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, 14 , comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, ((n. 84)) , 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, 11 -bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 e' assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del fondo, dalla SICAV, nonche' dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all' articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. ((Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,)) la societa' di gestione del fondo, la SICAV, nonche' il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'articolo 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983 , dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata.
(( 7. Per gli incarichi di gestione gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa. )) 8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione ivi prevista si applicano le disposizioni dell'articolo 14. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera f)) che "nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse".

Art. 16 - Abrogazione di norme e entrata in vigore

Abrogazione di norme e entrata in vigore 1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 ;
b) i commi 1 , 3 , 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ;
c) gli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181 ;
d) il comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 ;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 ;
f) l' articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227 ;
g) gli articoli 2 , 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 ;
h) l' articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ;
i) i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
l) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ;
m) l' articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43 ;
n) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 ;
o) l' articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 ;
p) l'articolo 6 e i commi 1 , 3 , 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 ;
q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.
3. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 21 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 16:
- Il D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 , ora abrogato, reca: "Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1991 . La relativa legge di conversione, con modificazioni, ( legge 25 marzo 1991, n. 102 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991 .
- Si riporta il testo dell' art. 20 del D.L. n. 95 del 1974 , di cui il presente decreto ha espressamente abrogato i commi 1, 3, 5 e 6:
"Art. 20. - (Comma gia' soppresso).
Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all' art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e' applicata a titolo di imposta con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella misura del 12,50 per cento anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.
Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5 , 7 , 8 , 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e successive modificazioni, ne' quelle degli articoli 3, primo comma , e 7, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .
I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.
Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e' ridotta al quindici per cento.
Le societa' cooperative indicate nell' art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601 , devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.
Ricorrendo le condizioni stabilite nell' art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601 , sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e' elevata al 30 per cento ed e' applicata a titolo d'imposta.
Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ".
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 181 del 1982 , espressamente abrogati dal presente decreto:
"Art. 5. - La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria".
"Art. 6. - Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 33 del D.P.R.
n. 42 del 1988 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"6. La ritenuta prevista nell' art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , deve essere operata anche sugli utili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico, distribuiti ai partecipanti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1 lettera b), dello stesso testo unico".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 , espressamente abrogati dal presente decreto:
"2. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all' art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e quelle di cui all' art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , sono applicate a titoli di acconto anche nei confronti delle societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
- Si riporta il testo dell' art. 8 del D.L. n. 167 del 1990 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"Art. 8. - 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.
2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i titoli e certificati di cui all' art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo decreto legge.
3-bis. (Soppresso)".
- Si riporta il testo degli articoli 2 , 3 e 4 del D.L. n. 378 del 1992 , espressamente abrogati dal presente decreto:
"Art. 2. - 1. Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' inserita, dopo la lettera b), la seguente:
''b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore; in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducano i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ''.
2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell' art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 .".
"Art. 3. - 1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' inserita, dopo la lettera c-bis), la seguente:
''c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto''.
2. I soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intervengono in qualita' di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
3. Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'art. 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell' art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 . Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.".
"Art. 4. - Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 1993 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"7. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.".
- Si riporta il testo dei commi 2 , 3 , 4 e 5 dell'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993 , espressamente abrogati dal presente decreto:
"2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'art. 41, comma 1, lettera b-bis), introdotta dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992 e all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualita' di acquirenti. Se nella cessione intervengono piu' sostituti di imposta, la ritenuta e' operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti.
Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.
3. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera c-ter). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.
4. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.
5. Le modificazioni introdotte all'art. 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993 , espressamente abrogati dal presente decreto:
"2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' quelle sui proventi di cui all' art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1 gennaio 1994".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 43 del 1994 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"Art. 3. - 1. Le societa', gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'art. 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all' art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 , sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 357 del 1993 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"Art. 4. - 1. Per le societa' ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' applicata se, all'atto della riscossione, ne e' fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento".
- Si riporta il testo dell' art. 5 della legge n. 725 del 1994 , espressamente abrogato dal presente decreto:
"Art. 5. - 1. Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all' art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti.
2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonche' alle azioni delle banche popolari cooperative e', per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell' art. 20, primo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' nell'art. 29, comma 1 , del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , le parole: ''nella misura del 15 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 12,50 per cento''".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 6 del 1996 , abrogati dal presente decreto (l'art. 6 integralmente; l'art. 7 nei commi 1, 3, 4 e 5):
"Art. 6 (Interessi su depositi e conti dello Stato). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonche' gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'art. 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994".
"Art. 7 (Operazioni di "Prestito titoli"). - 1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonche', per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.
2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro contratto che persegue le medesime finalita' economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa di cui all' art. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni.
3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualita' di intermediario.
5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell' art. 8 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge".
- Gli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono novellati dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia.
- L' art. 5 del D.L. n. 512 del 1983 e' riportato in nota all'art. 12.
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