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093G0342

IT - Decreti Legislativi

093G0342

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993 n. 270)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e finalita' 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.
2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine animale.
3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unita' sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.
4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 , e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 .
6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 2

Competenze statali e regionali 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi. (2)
2. Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della sanita', in particolare provvede a:
a) promuovere le attivita' di ricerca sperimentale;
b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
c) promuovere l'attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;
d) sottoporre a verifica tecnica l'attivita' di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
e) affidare l'esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;
g) affidare l'attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanita' pubblica;
h) affidare compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;
i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
l) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonche' attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.
4. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.
5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonche' l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1994, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2, primo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell' art. 1, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), nella parte in cui dispone che, con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanita' determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 3

Organizzazione 1. Sono organi degli istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanita' e quattro dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione e' designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate. I membri del consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanita'. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto.
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore generale e' nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita' di cui all' art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , appositamente integrato. Nel caso di istituti interregionali, il direttore e' nominato di concerto tra le regioni interessate; in mancanza, su richiesta delle regioni ove l'istituto ha sede legale, provvede il Ministro della sanita'. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario. (2)
4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , uno designato dal Ministro della sanita' e uno designato dal Ministro del tesoro. (2)
5. Agli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le norme di cui all' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1994, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1994, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, n. 270 del 1983, nella parte in cui richiede per la nomina del direttore generale dell'istituto zooprofilattico l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; dell'art. 3, quarto comma, nella parte in cui dispone che, dei tre membri del collegio dei revisori degli istituti zooprofilattici, uno e' designato dal Ministro della sanita' e uno dal Ministro del tesoro". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 4

S t a t u t o 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti, uniformandoli alle predette disposizioni. Lo statuto e' approvato dalla regione dove l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all'adozione dello statuto di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 5

Erogazione delle prestazioni e produzione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe.
2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanita' alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanita' pubblica veterinaria. Il Ministero della sanita' e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.
3. Gli istituti, d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 6

Finanziamento 1. Il finanziamento degli istituti e' assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione e' fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere;
b) a carico del Ministero della sanita', per quanto previsto dall' art. 7, comma 4 , e dall' art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;
c) dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle unita' sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento degli istituti e' inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 7

P e r s o n a l e
1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall' art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
3. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 8

Trattamento di previdenza del personale 1. A far data dal 1› gennaio 1994 il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali e' iscritto all'INPDAP ai fini del trattamento di previdenza.
2. L'INPDAP determina l'importo da versare da parte di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 9

Norme finali 1. Il patrimonio di ciascun istituto e' costituito dai beni posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all'istituto.
2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le universita' si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione.
4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell' art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nell' art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all' art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 10

Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
((4)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste GIUGNI, Ministro del lavoro CASSESE, Ministro per la funzione pubblica PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 , incompatibili con il presente decreto legislativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
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