Monitoring Gesetzessammlung

048U0450

IT - Decreti Legislativi

048U0450

Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati. (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 450)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto e' data facolta' al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorita' gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.

Art. 2

Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente art. 1 e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchici, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneita' fisica e le altre prescritte qualita', siano meritevoli di rimanere in servizio e provvederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti.
I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.

Art. 3

Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime.
In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i piu' anziani di eta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 30. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht