048U0625
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Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e successivamente riassunto in servizio. (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 625)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Art. 1
Per i dipendenti civili non di ruolo, compresi quelli salariati, indicati nell' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375 , e riassunti posteriormente alla data del decreto medesimo, ma anteriormente a quella del presente decreto, il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione.
Il servizio complessivo computato ai sensi del comma precedente e' considerato come prestato senza soluzione di continuita'.
L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329 , gia' corrisposti al predetto personale saranno computati nella liquidazione del trattamento di quiescenza o di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego o di lavoro.
Art. 2
Le disposizioni del precedente articolo e quelle dell' art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375 , si applicano anche ai dipendenti ivi rispettivamente indicati che siano stati riassunti da un'amministrazione diversa da quella a cui appartenevano, sempreche' la riassunzione sia avvenuta in una categoria impiegatizia, per coloro che gia' avevano tali mansioni ovvero in una categoria di salariati, per coloro che prestavano servizio in tale qualita'.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 32. - FRASCA