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099G0287

IT - Decreti Legislativi

099G0287

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali. (DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1999 n. 200)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 26-6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 ; Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito, con modificazioni, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 ; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione; Uditi i pareri delle sezioni riunite della Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti.
2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 19 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994 n. 10.
- L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto.
Nota all' art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 655/1948 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1. L' articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) verifica altresi' il rendiconto generale della regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 dello Statuto:
"Art. 12. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali.
I progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell'assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'assemblea regionale sono emanati dal governo regionale".
"Art. 13. - Le leggi approvate dall'assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione.
Entrano in vigore nella regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento".

Art. 3

1. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Contro le decisioni della sezione giurisdizionale e' ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1".

Art. 4

1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni".

Art. 5

1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , e' aggiunto il seguente:
"Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti. I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".
Nota all'art. 5:
- Il testo del primo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.
Alle sezioni ed agli uffici di procura della Corte dei conti per la regione siciliana e' anche assegnato, in posizione di comando, un contingente di personale regionale, determinato con decreto del presidente della regione d'intesa con il Presidente della Corte dei conti.
I singoli provvedimenti di concessione e revoca del comando sono disposti dall'amministrazione regionale d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti".

Art. 6

1. La sezione giurisdizionale regionale d'appello per la regione siciliana, istituita dall'articolo 1 del presente decreto, e' insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7

1. Il secondo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 , sono abrogati.
2. I giudizi pendenti in grado di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana alla data di entrata in vigore del presente decreto sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione giurisdizionale regionale d'appello istituita dall'articolo 1.

Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Copia del presente decreto sara' altresi' pubblicata, per notizia, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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