048U0421
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Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, gia' di pertinenza dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 421)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Le attivita' immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute allo Stato.
Art. 2
I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprieta' rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 20 DICEMBRE 2017, N. 210 )) .
Il collegio di Cividale del Friuli sara' destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma ((, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,)) non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati.
Art. 3
Il personale che, alla data del presente decreto, trovasi in servizio presso i collegi indicati negli articoli precedenti, passa alle dipendenze degli enti ai quali i collegi stessi sono stati rispettivamente assegnati, secondo le norme da determinarsi nei regolamenti organici degli enti medesimi.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo n quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 16. - FRASCA