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099G0376

IT - Decreti Legislativi

099G0376

Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999 n. 299)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 29/8/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "TFR": il trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ;
b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modifiche ed integrazioni;
c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere a) , b) e c) dell'articolo 6, comma 1 , e dell' articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993 ;
d) "Fonti istitutive": le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
e) "Testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modifiche ed integrazioni;
f) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
g) "Societa' del gruppo": le societa' controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR;
h) "Fondo comune di investimento": il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;
i) "Qualificati operatori finanziari": le societa' di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come societa' di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;
l) "Emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;
m) "Strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;
n) "Attribuzione del TFR": le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;
o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell' art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 71 (Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all' art. 2120 del codice civile , per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , di seguito denominate ''Fondi pensione'', secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , di seguito denominati ''strumenti finanziari'', di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa' controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate ''societa' del gruppo'', ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalita' semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonche' di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalita' tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all' art. 6, comma 1, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , previa attestazione di congruita' da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilita' a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o piu' operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;
e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da a) a d); applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , con possibile estensione del regime previsto dall'art. 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a cio' dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell' art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con possibilita' di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993 , supplemento ordinario. - La legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 , supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modifiche ed integrazioni recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998 , supplemento ordinario. - Per il testo dell' art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si veda in nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2120 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione". - Per il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Per il titolo della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere a) , b) , e c) e dell' art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo del decreto legislativo si veda in nota alle premesse), e' il seguente:
"Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). - 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all' art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 , per l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari".
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". - Il testo degli articoli 3, commi 1 , 2 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (per il titolo del decreto legislativo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
cbis ) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni".
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonche' le societa' di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 37 del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in nota alle premesse), e' il seguente:
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'ltalia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c), numero 5)". - Il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.
2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico della Finanza (per il titolo vedasi nota alle premesse), e' il seguente:
"2 Per ''strumenti finanziari'' si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti ''futures'' su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici; anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere".

Art. 2

Attribuzione del TFR a Fondi pensione 1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993 , stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalita' disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.
2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalita' ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.
3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 puo' riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del TFR gia' accantonato negli esercizi precedenti, purche' compresi tra quelli indicati al comma 1.
4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR gia' impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124 del 1993 , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 3

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da emittente quotato 1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di societa' del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell' articolo 2343 del codice civile .
2. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore.
3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresi', all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purche' gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalita' deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalita' di perfezionamento dell'operazione.
4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993 , e relative disposizioni di attuazione.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'art. 2441, ottavo comma, primo periodo, del codice civile si applica l'art. 126 anche se l'esclusione del diritto di opzione non e' limitata entro il quarto delle azioni di nuova emissione, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.
3. L' art. 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di societa' controllanti o controllate". - Il testo dell' art. 2343 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell' art. 64 del codice di procedura civile .
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'.". - Per il testo dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 , si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell' art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993 , si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne', comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell' art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento".

Art. 4

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da emittente quotando 1. Le societa' od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di societa' del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalita' previste all'articolo 3, commi 2 e 4.
2. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.
3. Il regolamento del prestito deve prevedere:
a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;
b) la facolta' di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente;
c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera a), prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:
1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;
2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;
3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.
4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , con le modalita' previste dall'articolo 6 del presente decreto.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , recante: (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' il seguente:
"Art. 2 (Fondo di garanzia). - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il ''Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto'' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all' art. 2120 del codice civile , spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell' art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all' art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all' art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall' art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decretolegge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ''Giovanni Amendola'' e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali".

Art. 5

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari
emessi da qualificato operatore finanziario 1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle societa' od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini dell'esercizio delle facolta' previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di societa' di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di societa' del gruppo con le modalita' previste all'articolo 4, comma 1.
4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalita' e limiti previsti all'articolo 3, commi 2 e 4.
5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:
a) l'impegno a far assumere a uno o piu' qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;
b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera a) prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione puo' farsi luogo, altresi', mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;
c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalita' indicate alla lettera b);
d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera a), l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.
6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , con le modalita' indicate dall'articolo 6 del presente decreto.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , si veda nelle note all'art. 4.

Art. 6

Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione 1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidita' e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile .
2. Il finanziamento previsto al comma 1 e' acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed e' estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR e' stato liquidato ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , si veda nelle note all'art. 4.

Art. 7

Opzioni su strumenti finanziari 1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.
2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8

Disposizioni tributarie 1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto,
2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 .
4. Per le imprese che, unitamente alle altre societa' del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unita', la misura dell'accantonamento previsto nell' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 , e' elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR.
La misura dell'elevazione e' stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall' articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , recante: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a) , b) , c) , d) , ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ", e' il seguente:
"Art. 1. - Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non puo' determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell' art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile ; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati". - Il testo dell' art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Nel caso di esercizio in perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato". - Il testo dell' art. 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (per il titolo vedasi nota al titolo), e' il seguente:
"5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie 1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalita' tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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