095G0469
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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro. (DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995 n. 430)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 3/11/1995 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Delega delle funzioni amministrative
in materia di collocamento e avviamento al lavoro 1. Dopo l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 9-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonche' alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.
2. Sono trasferiti a decorrere dal 1 gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonche' le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data e' soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
Le province succedono nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonche' dei contratti di locazione degli immobili.
3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.
4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonche' quello del soppresso ufficio regionale e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia.
5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.
6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.
7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 .
9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972 , prevede che: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ) e' il seguente:
"Art. 5. - E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall' art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio".
Art. 2
Rimborso degli oneri
per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Dopo l' art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 , come introdotto dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-ter - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e i presidenti delle rispettive giunte provinciali tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e' il seguente:
"Art. 14. - Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte".
- Il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 724/1/994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: "Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato".