099G0429
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Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999 n. 354)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 , ed in particolare l'articolo 42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento delle opere e degli alloggi 1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997 , e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all' articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.
2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonche' quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 v. nelle note all'art. 3.
- Per il testo del comma 6 dell'art. 42 della legge n. 144/1999 v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 , reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; si riporta il testo dell'art. 42:
"Art. 42 (Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ). - 1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, ed indicati nel decreto 4 novembre 1994 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994 , sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere e' trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del Programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino piu' compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all' art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ; il piano individua altresi' le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorita' da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale gia' in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, si avvale, altresi', della consulenza di un gruppo di supporto tecnicogiuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . Il gruppo di supporto e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto e' stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale e' autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo e' delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove gia' non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovra' avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprieta' degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalita' sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non risulti possibile, in base a criteri di economicita' della gestione;
4) prevedere la possibilita' per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonche' le relative modalita' di pagamento, prevedendo altresi' la possibilita', per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilita' finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186 , limitatamente all' art. 1, decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306 , decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407 , decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513 , e decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643 ".
Note all'art. 1:
- Il testo del comunicato relativo al D.P.R. 7 agosto 1997 (Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ), e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, adottato su proposta del Presidente del Consiglio, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1997 , registro n. 2 Presidenza, foglio n. 292, il viceprefetto dott. Carlo Schilardi e' stato nominato per un periodo di sei mesi commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Tale nomina e' stata deliberata a norma dell' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , si veda nelle note alle premesse.
- Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , concernente: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".
Art. 2
Completamento degli interventi 1. Per la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento, necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e delle relative opere di urbanizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all' articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo 42, comma 3, nonche' per la definizione del contenzioso, gli enti destinatari e il commissario straordinario contraggono mutui o effettuano altre operazioni finanziarie nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce annualmente agli enti destinatari e al commissario straordinario le quote dei limiti d'impegno necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie. L'assunzione dei mutui da parte degli enti locali non e' considerata ai fini del limite massimo di indebitamento previsto dalla legislazione vigente.
2. Il commissario straordinario stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi di competenza degli enti destinatari.
Decorso tale termine, e previa diffida, il commissario straordinario, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti destinatari, nomina il provveditore alle opere pubbliche della Campania commissario ad acta per il completamento degli interventi.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Supporto tecnico e semplificazioni procedurali 1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, nonche' delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994 , come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , si avvalgono degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.
2. Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli o del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonche' delle strutture del commissario straordinario e del relativo personale in servizio alla data del 13 giugno 1999.
3. Il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario alla data del 7 agosto 1997 rientra nelle amministrazioni di appartenenza alla scadenza del termine di cui all'articolo 2. All'atto del rientro nelle amministrazioni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario straordinario di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le funzioni di commissario straordinario rientrano tra quelle di dirigente di prima fascia di cui all' articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di accertata carenza di organico, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee e con professionisti esterni per lo svolgimento di attivita' specificamente individuate. I componenti della commissione di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. La commissione di collaudo opera a maggioranza dei componenti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due sedute, anche non consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione.
5. Per l'affidamento di opere strettamente necessarie per gli interventi di cui all'articolo 2, e' ammessa la trattativa privata, qualora l'importo dei lavori non sia superiore al limite di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.
6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario si avvale degli atti, delle procedure, nonche' dei poteri gia' attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. Il commissario, su conforme parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all' articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , puo' stipulare convenzioni con tecnici esterni in numero non superiore a cinque, nonche' assumere fino a cinque unita' di personale di supporto, con contratto di diritto privato a tempo determinato per una durata comunque non superiore a quella occorrente per il completamento degli interventi di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie della propria contabilita' speciale.
Note all' art. 3:
- La legge 14 maggio 1981, n. 219 , concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti; il titolo VIII e' il seguente:
"Titolo VIII
Intervento statale per l'edilizia a Napoli
Art. 80 (Procedure). - E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.
Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonche' le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse.
Scaduto inutilmente tale termine, nei dieci giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere da realizzare nonche' la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.
Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilita', alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilita' di duecento abitanti per ettaro. Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.
Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385 , maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima. L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.
Entro quindici giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.
I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.
Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.
Art. 81 (Modalita' dell'intervento). - Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, anche relative al recupero di fabbisogni arretrati, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
Le opere sono affidate in concessione, entro quindici giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.
Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennita' ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanisticoedilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.
Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma all'affidamento della concessione provvede, nei successivi quindici giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 82 (Edilizia in aree esterne al territorio comunale). - Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente art. 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.
Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
Art. 83 (Compiti del CIPE). - Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro trenta giorni dall'affidamento della relativa concessione.
Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il venti per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.
Art. 83 -bis (Alloggi disponibili). - Le unita' immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'art. 28, della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unita' immobiliari interessate alla libera disponibilita' dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari occupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo' essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado in linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e' interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 .
Art. 84 (Attribuzioni degli organi straordinari). - Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnicoamministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare.
Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre diciotto mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al quaranta per cento dello stipendio loro in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nelle qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE.
Art. 84-bis (Programma degli interventi). - Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa.
All' art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , le parole ''l.720 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''2.220 miliardi''; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: ''200 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''700 miliardi''.
Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall' art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce ''difesa del suolo''.
Art. 84-ter (Insediamenti abitativi, commerciali e industriali). - Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unita' abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.
Ai sensi dell' art. 5-bis del decretolegge 26 giugno 1981, n. 333 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 , nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attivita' industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonche' con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.
Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'art. 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.
Costituisce oggetto della concessione di cui all'art. 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione e' convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.
I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purche' siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.
Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.
I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilita' conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.
I componenti dei comitati tecnicoamministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attivita' del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attivita' del commissario straordinario.
Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.
Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui e' riconosciuta l'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all' art. 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 .
Fermo restando quanto previsto dall' art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 , i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione, fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato.
Art. 85 (Norma finanziaria). - Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9, legge 25 novembre 1971, n. 1041 , amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.
I fondi, le cui disponibilita' affluiscono ad apposite contabilita' speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.
Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all' art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.
Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 :
"Art. 9 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). - Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari dei diritti di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari alla intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione.
La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell' art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile della unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile, dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire, fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita al centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.
Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario, indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo art. 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente art. 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.
Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito".
- Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994 , reca: "Trasferimento ai sensi dell' art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ".
- Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , concerne: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".
- Per il testo del D.P.R. 7 agosto 1997, v. nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di lavori pubblici):
"1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.00 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell' art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
Art. 4
Unita' immobiliari trasferite ai comuni 1. I comuni destinatari del patrimonio edilizio e delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del processo verbale di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono all'accatastamento degli alloggi, indicando lo stato di conservazione e manutenzione, l'occupante ed il titolo di occupazione e specificando se vi sia corresponsione di un canone e il relativo ammontare.
2. Se emergono inadempimenti del concessionario che ha realizzato le opere rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e ancora rilevabili in ragione dello stato delle procedure di collaudo e del tempo trascorso, essi sono ritualmente contestati in sede di conferenza di servizi ovvero di accordo per la definizione in via amministrativa delle controversie di cui all'articolo 8.
Nota all'art. 4:
- Per il testo del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , v. nelle note all'art. 3.
Art. 5
Canoni di locazione 1. Per tutti gli immobili che, alla data di cui all'articolo 4, risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del perdurare dell'occupazione, da parte del medesimo nucleo familiare, per almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, procedono ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18.
3. I canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato sia compreso fra 21 e i 30 milioni annui, del 30% qualora sia compreso tra i 30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18:
"Art. 30 (Occupazioni senza titolo). - Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 33, dispone, con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' art. 474 del codice di procedura civile , titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.
4. L'occupante senza titolo e' tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonche' al pagamento degli eventuali danni arrecati all'alloggio occupato, accertati dall'ente proprietario".
- La legge regionale della Campania 14 agosto l997, n. l9, concerne: "Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Art. 6
Piano di vendita degli alloggi 1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 , un piano di vendita degli alloggi realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni.
2. Nel piano di vendita e' prevista la priorita' nell'acquisto a favore degli occupanti che, all'atto dell'adozione dello stesso piano, risultano in regola con la corresponsione dei canoni.
3. Il piano di vendita prevede, altresi', la capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli occupanti, da computarsi nel prezzo di acquisto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144 , nonche' la detraibilita' dal valore di riscatto dell'alloggio, in misura non superiore all'80%, delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni e manutenzioni straordinarie.
Nota all' art. 6:
- La legge 24 dicembre 1993, n. 560 , concerne: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Art. 7
Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare 1. I comuni provvedono alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare realizzato nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e loro trasferito, anche, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante affidamento in concessione ad operatori pubblici o privati ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, nel rispetto delle finalita' sociali perseguibili in conformita' alla destinazione delle opere, compatibilmente con il criterio di economia di gestione, privilegiando nell'eventuale affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalita'.
Note all'art. 7:
- Per il titolo della legge n. 144/1999 , v. nelle note alle premesse.
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili".
Art. 8
Definizione del contenzioso 1. Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell' articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 1, prendendo in esame:
a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;
b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;
c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;
d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ;
e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.
2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all' articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall' articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresi', l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e provvede al relativo pagamento.
3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario e' preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.
4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non puo' procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive gia' intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.
5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.
6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.
7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attivita' processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.
Note all'art. 8:
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- L' art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ). - 1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994 , sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario puo' essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonche' quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili gia' in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo citta' di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79 , del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155 , del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 243 , del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 354 , del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415 , del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492 , del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28 , del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115 , del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237 , e del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450 , e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresi' validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decretilegge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall' art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni e integrazioni.
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e' autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall' art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730 , il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalita' e' assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciacuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondetemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 , sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione.
Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e' prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi".
- Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , concerne: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario".
- Per il testo del comma 6, lettera e), ultima parte, dell' art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
Art. 9
Completamento delle procedure di espropriazione in corso 1. Per l'attuazione dei procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , l'ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall' articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi.
2. In deroga all' articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree. ((1)) 3. La competenza all'emanazione dei decreti di espropriazione e' attribuita al prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari. A tal fine essi verificano:
a) l'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonche' delle eventuali proroghe;
b) l'avvenuto pagamento o deposito dell'indennita' di esproprio;
c) l'avvenuto frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale (UTE).
4. In ogni caso di utilizzazione del bene occupato, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; ove il bene sia trasferito a diverso ente destinatario, il rappresentante legale dell'ente chiede al prefetto l'emanazione del relativo decreto di acquisizione.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "L' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 , e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione".
Art. 10
Istituto autonomo case popolari
della provincia di Napoli 1. I comuni, per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
Art. 11
Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell' articolo 42, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , nonche' de1l' articolo 50, comma 1, lettera l), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all' art. 11 :
- Per il comma 5 dell'art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
- Il comma 1, lettera l), dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono diposti i seguenti finanziamenti:
a) - i) (Omissis);
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, e' autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti".