Monitoring Gesetzessammlung

048U0056

IT - Decreti Legislativi

048U0056

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati". (DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948 n. 56)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
biglietti di importo fino a L. 200........................ L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500................... " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000.................. " 100 biglietti di importo oltre L. 1000........................ " 200

Art. 2

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in una domenica da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
per biglietti di importo fino a L. 100.................... L. 10 per biglietti di importo da L. 101 a L. 200............... " 20 per biglietti di importo superiore a L. 200............... " 40 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani).
sovraprezzo fisso di L. 5.

Art. 3

Le aziende di trasporto, alle quali e' fatto obbligo di applicare il sovraprezzo stabilito dall'art. 2 del presente decreto, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovraprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - FANFANI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 135. - FRASCA
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