092G0120
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Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV). (DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992 n. 84)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 29-2-1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 , relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 3 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma il , comma 2 continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i , commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 2 e 3 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 14
Disposizioni tributarie 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 )) .
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 )) . Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nonche' quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ne' le disposizioni di cui agli articoli 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro per gli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI