099G0059
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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare. (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998 n. 506)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 20-02-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , e sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972 .
- Il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16 novembre1973 .
- Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 690/1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48 , esclusi dalla competenza provinciale a norma dell' art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , e' sostituito dai seguenti: "Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonche' gli archivi e i documenti dei privati.
Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da tre rappresentanti della provincia.
Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresi' essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.
Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresi' affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 .
La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine).".
2. I componenti della commissione di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente e conclude i lavori entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la nomina dei componenti stessi. In caso di mancata individuazione dei beni di notevole interesse storico nazionale entro il termine stabilito per la conclusione dei lavori della commissione, spettano alla provincia la vigilanza e la tutela su tutti gli archivi e i documenti dei privati.
3. Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , come aggiunto dal presente articolo, sono redatti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Trento, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna da parte della provincia di Trento del materiale in essi descritto.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 690/1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2. - Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civilta', meritano di essere conservate e tutelate.
Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'art. 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonche' gli archivi e i documenti dei privati.
Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da tre rappresentanti della provincia.
Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresi' essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente.
Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresi' affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 .
La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine)".
- Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 , reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854 , reca: "Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'".
- Il titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine), reca: "Ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell'archivio di Stato di Bolzano".
- L'allegato A al citato D.P.R. n. 690/1973 e' riportato in allegato al presente decreto.
Art. 3
1. Al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , e' anteposto il seguente:
"Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresi' comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La proposta di cessione e' presentata alla provincia territorialmente competente che ne da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali che ha facolta' di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo e' versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 690/1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 6. - Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1 sono altresi' comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La proposta di cessione e' presentata alla provincia territorialmente competente che ne da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali che ha facolta' di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo e' versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.
Nei casi in cui e' consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 ".
Art. 4
1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , e' aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:
a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;
b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690 , come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:
"La data di spedizione o di arrivo, nonche' di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Russo Jervolino, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 690/1973 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7. - Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modifiche ed integrazioni.
Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a:
a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province;
b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.
La data di spedizione o di arrivo, nonche' di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalita' previste dall' art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , cosi' come sostituito dall' art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288 , convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487 .
Scaduto infruttuosamente tale termine resta ferma la facolta' di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi, entro i successivi due mesi.
L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento puo' essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi".
Allegato A
Allegato A
ALLEGATO AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 1 NOVEMBRE 1973, N. 690
1) Archivi dei comuni.
2) Archivi della provincia.
3) Stato civile.
4) Arti, collegi e ordini professionali.
5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali.
6) Archivi diversi.
7) Miscellanee e raccolte.
8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione.
9) Catasti:
a) catasti antichi;
b) catasti teresiani;
c) mappe.
10) Corporazioni religiose.