Monitoring Gesetzessammlung

093G0341

IT - Decreti Legislativi

093G0341

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993 n. 269)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e finalita' 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.
2. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto.
4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421 , reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e revisione delle disci- pline in materia di sanita' di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h):
" h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni e alla Provincie autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato".

Art. 2

Competenze statali 1. Al Ministero della sanita' compete:
a) il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca;
b) la definizione dei criteri generali per la redazione degli statuti e dei regolamenti degli istituti;
c) l'attivita' di controllo;
d) l'alta vigilanza.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. ((1)) 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, sono disciplinati:
a) i criteri generali per il riconoscimento degli Istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attivita' di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonche' dell'attivita' di ricerca ed assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento;
b) le procedure per il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti;
c) le norme transitorie per la revisione dei riconoscimenti gia' concessi;
d) gli atti degli Istituti sottoposti al controllo e il relativo procedimento;
e) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti da parte degli Istituti;
f) l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica della attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica;
g) le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nella organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua professionale;
h) le procedure per lo svolgimento di ricerche finalizzate e a pagamento;
i) i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici.
l) l'attivita' del Direttore scientifico che assume la responsabilita' complessiva delle attivita' di ricerca anche per quanto attiene alla gestione delle risorse ad essa destinate nel quadro della programmazione dell'Istituto.
4. E' fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti con personalita' giuridica di diritto privato.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca e' sentita la regione interessata".

Art. 3

Organizzazione 1. Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il direttore generale;
3) il collegio dei revisori;
4) il comitato tecnico scientifico.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalita' di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela-
tive attribuzioni. ((1)) 3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione ".

Art. 4

Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall' art.18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
3. Con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
Nota all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , vedi nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 18:
"Art. 18 (Norme finali e transitorie). - 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme emanate in applicazione dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , in quanto appplicabili, prevedendo:
i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione;
i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
le prove di esame;
la composizione delle commissioni esaminatrici;
le procedure concorsuali;
le modalita' di nomina dei vincitori;
le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 . Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale gia' corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si renderanno vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso le unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso.
Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , possono partecipare in deroga al requisito dell'eta'. Il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello e' inquadrato, in prima applicazione, nel primo livello dirigenziale; il personale collocato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello e' collocato nel secondo livello dirigenziale.
Il personale di ruolo che resta in servizio con la qualifica di assistente medico e' rappresentato, ai fini della contrattazione, nell'area dirigenziale medica.
3. A decorrere dal 1› gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della Regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l' art. 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207 .
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all' art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135 , fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135 , le Universita' provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria.
5. Per quanto non previsto dal presente decreto le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere si adeguano ai principi stabiliti dal decreto legislativo emanato ai sensi dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 , n. 618 e n. 620 , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. A decorrere dal 1› giugno 1994 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I rapporti finanziari di cui al presente comma sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.
8. Ferma restando la disciplina di cui all' art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in materia di determinazione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica nei confronti dei soggetti ivi contemplati, le regioni possono prorogare fino al 1› febbraio 1993 la decorrenza degli effetti della disciplina medesima".
- Il decreto, legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , reca: "Razionalizzazione dell'Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 ".
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 5

Patrimonio e contabilita' 1. Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
2. Gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.
3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 502/91 , si veda in nota all'art. 3.

Art. 6

Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento 1. L'attivita' scientifica di base degli Istituti e' diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e' finanziata con stanziamenti previsti dall' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , ((. . .)) e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli istituti e' finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .

Art. 7

Norme finali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca.
(( 2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997. )) 3. Fermo restando il disposto di cui all' art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica.
4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 .
5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell' art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e nell' art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva.
7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.

Art. 8

Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 , nonche' i commi settimo , ottavo , nono e decimo dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' GALLO, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale COLOMBO, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica CASSESE, Ministro per la funzione pubblica PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO Note all'art. 8:
- Per il titolo del D.P.R. n. 617/80 recante: "Ordinamento, controllo e finanziamento degli I.R.C.C.S.", si veda in nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell' art. 42, commi 7 , 8 e 10 della legge n. 833/78 , recante: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale":
"7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di rappresentanti delle Regioni e delle Unita' sanitarie locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il l oro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti d'intesa tra i Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato;
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio sanitario nazionale.
8. Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. (Omissis).
10 Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht