097G0177
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Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997 n. 146)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 24-6-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Rimodulazione fasce di reddito 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 , da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l' articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, puo' essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualita' con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L' art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2, dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233 , in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi; nella considerazione della specificita' delle aziende a piu' alta densita' occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988 ;
e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;
f) considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianita';
h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarita' dell'attivita' del settore".
- L' art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997".
Note all'art. 1:
- La tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e' la seguente:
" Tabella D Fasce di reddito agrario Giornate per ogni unita' attiva --- ---
Prima fascia . . . . . . . . . . 156
Seconda fascia . . . . . . . . . 208
Terza fascia . . . . . . . . . . 260
Quarta fascia. . . . . . . . . . 312".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 / 1995 e' il seguente:
"Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
Art. 2
Riclassificazione zone svantaggiate ((1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all' articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e all' articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 , e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 )) 2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 , di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993 ;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993 ; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra' tener conto della necessita' di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che i termini di cui al presente articolo, comma 1, sono prorogati di due anni.
Art. 3
Disposizioni in materia contributiva 1. A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall' articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. ((3)) 2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997. ((3)) 3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi del comparto agricolo e' aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1 gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.
4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5 b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell' articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende direttocoltivatrici il numero delle giornate annue e' ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalita' ed i criteri delle convenzioni;
b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 , ha disposto (con l'art. 01, comma 1) che per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 4
Salario medio convenzionale 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni. ((3)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Pinto, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.