048U0542
048U0542
Liquidazione per conto dello Stato dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 542)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
E' convalidato il provvedimento del Ministero del tesoro, con il quale e' stata ordinata la liquidazione dell'Ufficio recuperi della provincia di Treviso ed e' stato nominato il commissario liquidatore.
Art. 2
Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.
Art. 3
La liquidazione e' sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero del tesoro.
Art. 4
E' riconosciuta piena validita' ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dall'Ufficio recuperi di Treviso, anche per delega dell'Amministrazione militare alleata, concernente beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dal suddetto ufficio.
Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore.
Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti e' estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spesa, mediante istanza diretta al commissario liquidatore.
Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere preposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorita' giudiziaria di Roma competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico; con esse il commissario liquidatore provvede al pagamento dei creditori.
Art. 6
Per la chiusura della liquidazione si osserveranno, in quanto applicabili, le norme dell' art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Chiusa la liquidazione, le attivita' residue sono devolute allo Stato a versate all'Erario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 105. - FRASCA