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048U0483

IT - Decreti Legislativi

048U0483

Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 483)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia, e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Fino alla revisione generale del codice di procedura civile , approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504 , sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2

(Termine per la proposizione del regolamento di competenza)
Nel testo del secondo comma dell'art. 47 del codice di procedura civile la parola "venti" e' sostituita dalla parola "trenta".

Art. 3

(Procura al difensore)
Al testo dell' art. 125 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata".

Art. 4

(Forma della domanda)
Il testo del primo comma dell'art. 163 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale".
Nel testo del secondo comma dello stesso art. 163 le parole iniziali "Questo deve contenere" sono sostituite da quelle: "L'atto di citazione deve contenere".
Il numero 7) dello stesso comma e' sostituito dal seguente:
"7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza, al presidente del tribunale perche' assegni la sezione e designi il giudice istruttore".
Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo art. 163 e' inserito il comma seguente:
"L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovra' essere trattata. Se il tribunale e' diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice cosi' designato e' fissata dalla parte istante. Il convenuto sara' invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166".
Gli articoli 172 e 173 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 5

(Termini per comparire)
Dopo l' art. 163 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:
di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito.
di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;
di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;
di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranita' italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;
di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova, in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita, a norma dell'art.
150.
"Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della meta'.
"Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.
"Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti".

Art. 6

(Nullita' della citazione)
Il testo del primo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio".

Art. 7

(Costituzione delle parti)
Nel testo del primo comma dell'art. 165 del codice di procedura civile tra le parole "al convenuto" e quella, "deve" sono inserite le parole "ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-bis".
Il testo dell' art. 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 63-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".
Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "tutte" e quelle "e le eventuali domande riconvenzionali".
Il testo del primo comma dell'art. 168 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato".
Il testo dell' art. 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se una delle parti si e' costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra puo' costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
"La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".

Art. 8

(Ordinanze del giudice istruttore)
Il testo del secondo comma dell'art. 177 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutte".

Art. 9

(Controllo del collegio sulle ordinanze)
Al testo dell' art. 178 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Tuttavia la parte interessata puo' proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia e' avvenuta fuori dell'udienza.
L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.
"Il reclamo e' presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Il reclamo puo' essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'art. 279".
"Il reclamo previsto dai due commi precedenti non e' ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'art. 175 secondo comma e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'art. 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova".

Art. 10

(Forma della trattazione)
Il testo del primo comma dell'art. 180 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale.
Tuttavia il giudice puo' autorizzare, in tutto o in parte, la trattazione scritta merce' comunicazioni di comparse a norma dell'art. 170 ultimo comma, rinviando l'udienza di trattazione".
Nel testo del secondo comma del medesimo art. 180 le parole "Di essa" sono sostituite da quelle "Della trattazione della causa".

Art. 11

(Mancata comparizione delle parti)
Il testo dell' art. 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi puo' fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
"Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".

Art. 12

(Precisazione e modificazione delle conclusioni)
Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e quarto comma dell'art. 183 del codice di procedura civile .

Art. 13

(Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore)
Il testo dell' art. 184 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finche' questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse".

Art. 14

(Rimessione al collegio)
Nel testo del primo e secondo comma dell'art. 189 del codice di procedura civile le parole "casi dell'art. 187 secondo e terzo comma" sono sostituite dalle parole "casi dell'art. 178 terzo comma e dell'art. 187 secondo e terzo comma".

Art. 15

(Condanna generica. Provvisionale)
Nel testo del primo comma dell'art. 278 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "con sentenza parziale" e quelle "con ordinanza".
Nel testo del secondo comma dello stesso art. 278 sono soppresse le parole "con la stessa sentenza parziale".

Art. 16

(Forme delle decisioni del collegio)
Il testo dell' art. 279 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il collegio pronuncia sentenza quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo, definendo il giudizio.
"Pronuncia altresi' sentenza quando, senza definire il giudizio, decide questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo; e in tal caso con la stessa sentenza da' i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.
"Quando decide soltanto questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, il collegio provvede con ordinanza che non puo' revocare. Le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono. "L'impugnazione contro l'ordinanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, con quella contro la prima sentenza successiva che sia stata impugnata, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di detta sentenza.
"L'ordinanza e' depositata in cancelleria. Il cancelliere la inserisce nel fascicolo d'ufficio e ne da' comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma".

Art. 17

(Ulteriore istruzione della causa)
Il testo dell' art. 280 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai sensi del secondo e terzo comma, dell'articolo precedente dispone ulteriore istruzione sulle questioni non decise, fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, che rimane investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa, o davanti al collegio stesso nel caso previsto nell'articolo seguente".

Art. 18

(Esecuzione provvisoria)
Al testo dell' art. 282 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"Le pronuncie del collegio che, senza definire il giudizio, decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono provvisoriamente esecutive di diritto".
L' art. 284 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 19

(Estinzione del processo per inattivita' delle parti)
Il testo dell' art. 307 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'art. 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati della legge abbia ordinato la cancellazione della causa del ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.
"Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
"Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.
"L'estinzione opera di diritto, ma, dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita".

Art. 20

(Ordinanze d'estinzione e mancata comparizione all'udienza)
Il testo dell' art. 308 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 secondo e terzo comma".
Il testo dell'art. 309 e' sostituito dal seguente:
"Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.
181".

Art. 21

(Casi di cancellazione della causa dal ruolo)
Nel testo del secondo comma dell'art. 270 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "e il processo si estingue".
Al testo dell' art. 291 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non e' eseguito, il giudice ordina, la cancellazione della causa del ruolo".

Art. 22

(Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo)
Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi.

Art. 23

(Procedimento davanti al pretore e al conciliatore)
Nel testo del terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile le parole "di cui all'art. 166" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 163-bis".
Il quarto comma dello stesso art. 313 e' abrogato.
Al testo dell' art. 317 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo , terzo e quarto dell'art. 178 del codice di procedura civile ".

Art. 24

(Appellabilita' delle sentenze)
I primi due commi dell' art. 339 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto e' disposto dai successivi commi, possono essere impugnate con appello tutte le sentenze pronunziate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge, o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 secondo comma.
"Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa, o questioni pregiudiziali attinenti al processo, diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.
"Se pero' prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione gia' differita a norma del comma precedente deve essere proposta, a pena di decadenza nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia".
L' art. 340 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 25

(Eccezioni e prove nuove in appello)
Il testo del secondo comma dell'art. 345 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d'appello le disposizioni dell'art. 92".

Art. 26

(Improcedibilita' dell'appello)
Il testo dell' art. 348 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio:
1) Se l'appellante non si e' costituito fino alla prima udienza davanti all'istruttore, o nella medesima non comparisce benche' si sia anteriormente costituito.
Tuttavia, qualora risulta o appare probabile l'esistenza di un impedimento dell'appellante, l'istruttore puo', con ordinanza non impugnabile, rinviare la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non comparisce, o se, comparendo non giustifica la mancata presentazione all'udienza precedente, l'appello e' dichiarato improcedibile.
2) Se l'appellante, dopo essersi costituito, non presenta il proprio fascicolo nella prima udienza, salvo che l'istruttore, per giustificati motivi, gli conceda una dilazione, rinviando l'udienza".

Art. 27

(Provvedimenti dell'istruttore d'appello)
Il testo del secondo comma dell'art. 350 e' sostituito dal seguente:
"Dichiara l'inammissibilita' dell'appello o l'improcedibilita' di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187 terzo comma".
Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 350 sono soppresse le parole "nei casi ivi previsti".
Il quarto comma dell'art. 351 e' soppresso.

Art. 28

(Rimessione al primo giudice)
Nel testo del primo comma dell'art. 353 del codice di procedura civile dopo le parole "la giurisdizione negata dal primo giudice" sono aggiunte le parole "ovvero se conferma una sentenza non definitiva, o riformandola non definisce l'intero giudizio".
Nel testo del primo comma dell'art. 354 del codice di procedura civile tra le parole "il giudice d'appello" e quelle "non puo' rimettere" sono inserite le parole "anche se dispone mezzi di prova".
L' art. 356 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 29

(Reclamo avverso le ordinanze dell'istruttore d'appello)
Il testo dell' art. 357 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal terzo comma dell'art. 178.
"Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 178.
"Il collegio provvede con sentenza; se pero' si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile".

Art. 30

(Ricorribilita' delle sentenze. Difetto di motivazione)
Il testo dell' art. 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto e' disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
"Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
"Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa.
"Se pero' prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione gia' differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia".
L' art. 361 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 31

(Sospensione dell'esecuzione)
Il testo dell' art. 373 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza, non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
"L'istanza si propone con ricorso al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata personalmente o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere disposta provvisoriamente l'immiediata sospensione dell'esecuzione".

Art. 32

(Ricorso per cassazione nelle controversie individuali del lavoro)
Il primo comma dell'art. 454 del codice di procedura civile e' abrogato.

Art. 33

(Procedimenti esecutivi)
Il testo del secondo comma dell'art. 488 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il creditore puo' depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi dei titoli e degli atti indicati nel n. 2 dell'art. 474".
Il testo dell' art. 494 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento".

Art. 34

(Piccola espropriazione mobiliare)
Al testo dell' art. 525 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 518, non superi le lire cinquantamila, l'intervento di cui sul comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'art. 529".
Al testo dell' art. 530 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita: altrimenti provvedera', a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".

Art. 35

(Disciplina dei sequestri)
Tra il secondo e il terzo comma del testo dell' art. 672 del codice di procedura civile e' inserito il comma seguente:
"Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non e' il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro dev'essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge".
Il testo dell'ultimo comma dello stesso art. 672 e' sostituito dal seguente:
"Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalita' di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, nei quali puo' provvedere con decreto motivato".
Il testo del primo comma dell'art. 677 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608 primo comma".
Il testo del primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti il pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel qual caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza".
Tra il primo e il secondo comma del testo dello stesso art. 678 e' inserito il comma seguente:
"Si applica l'art. 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non ammettono dilazione".

Art. 36

(Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio)
Dopo l' art. 742 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

Art. 37

(Abrogazione di norme incompatibili)
Oltre i casi di abrogazione espressamente dichiarata negli articoli precedenti sono abrogate altresi' le disposizioni del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e delle relative norme di attuazione approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , che siano incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 38

(Data di attuazione e delega al Governo per le norme complementari)
Il presente decreto legislativo avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949.
Il Governo e' autorizzato ad emanare le disposizioni complementari, transitorie e d'attuazione del presente decreto legislativo, nonche' quelle di coordinamento col codice di procedura civile e con le altre leggi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 130. - FRASCA
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