Monitoring Gesetzessammlung

099G0269

IT - Decreti Legislativi

099G0269

Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999 n. 192)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24/6/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128 ; Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio , del 20 gen- naio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE , concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 ; Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 ; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997 , che modifica la direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 1, commi 1 , 2 e 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".
- La direttiva 97/3/CE e' stata pubblicata nella GUCE L 027 del 30 gennaio 1997.
- La direttiva 77/93/CEE e' stata pubblicata nella GUCE L 030 del 6 febbraio 1993.
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 , reca: "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".
- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 , reca: "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".
- Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, reca: "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, reca: "Recepimento della direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi".

Art. 2

Partecipazione finanziaria
per le infrastrutture di ispezione 1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini del rafforzamento delle infrastrutture di ispezione fitosanitaria fino alla copertura non superiore al 50% delle spese intese a migliorare, oltre il livello gia' raggiunto rispettando le condizioni minime di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 , gli strumenti ed impianti necessari per le attivita' di ispezione e di monitoraggio e, all'occorrenza, per le misure previste all'articolo 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni, nei centri di ispezione fitosanitari diversi da quelli del luogo di destinazione, e' integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.
2. Per l'ottenimento della partecipazione finanziaria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma delle misure da attuare rientranti fra quelle finanziabili ai sensi del comma 1. Le richieste di partecipazione finanziaria dirette alla Commissione europea e i programmi completi della documentazione e di ogni informazione necessaria, sono trasmessi al Ministero per le politiche agricole che provvede, previo coordinamento, ad inviarli unitariamente alla Commissione europea.
Nota all'art. 2:
- L'art. 46 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, cosi' recita:
"Art. 46. - Per i casi in cui si applica l'art. 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali:
- trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;
- separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;
- imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami e delle prove ufficiali;
- rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione europea;
- distruzione.
Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali.
All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura "certificato annullato", nonche' l'indicazione del servizio fitosanitario e la data.
Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il seondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate".

Art. 3

Partecipazione finanziaria
per la "lotta fitosanitaria" sul territorio 1. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea, accordata ai fini della "lotta fitosanitaria" nel territorio, nei casi di apparizione reale o sospetta di un organismo nocivo dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunita', fino alla copertura non superiore al 50% delle spese relative alle misure necessarie adottate o previste per debellare tale organismo nocivo o, se cio' non e' possibile, per arginarne la diffusione, e' integrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, cui tali spese competono, fino alla copertura complessiva delle stesse, a carico dei rispettivi bilanci.
2. La richiesta della partecipazione finanziaria di cui al comma 1 puo' essere avanzata se l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni:
a) e' stato oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri e;
b) costituisce un pericolo imminente per la totalita' o parte del territorio della Comunita' in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o e' in corso di eradicazione e;
c) e' stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un paese terzo o da un'altra zona dell'Unione europea.
3. Le misure necessarie di cui al comma 1 sono:
a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta dei servizi fitosanitari regionali per:
1) vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali e' stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo;
2) vegetali, prodotti vegetali e altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perche' derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimita' di vegetali, prodotti vegetali o altre voci di tali forniture o di quelli da esse derivanti;
3) substrati di coltivazione e terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione;
4) materiali di produzione, condizionamento, imballaggio o immagazzinamento, locali di immagazzinamento o di condizionamento, nonche' mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalita' o una parte di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;
b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorita' competenti al fine di controllare la presenza o la gravita' della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;
c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonche' di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, se tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.
4. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3 i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:
a) coprire totalmente o in parte i costi delle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione di cui ai titoli III e VIII del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, oppure
b) compensare la totalita' o parte delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o piu' delle misure di cui al comma 3, lettera c).
5. Nei casi in cui, con regolamento della commissione europea, una compensazione per mancato profitto e' considerata, in deroga al comma 4, lettera b), spesa derivante direttamente dalle misure necessarie di cui al comma 3, puo' essere richiesta, alle condizioni previste dal comma 2, la concessione di una partecipazione finanziaria dell'Unione europea fino alla copertura non superiore al 25 % della spesa.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per azioni ed interventi rientranti fra quelli contemplati dal presente articolo, adottati o previsti nel settore nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendono usufruire della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 5, trasmettono tempestivamente al Ministero per le politiche agricole la relativa domanda diretta alla Commissione europea. La domanda deve essere corredata da una relazione dettagliata e documentata contenente le seguenti informazioni:
a) il riferimento alla notifica dell'organismo nocivo alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
b) la natura e l'entita' della presenza di organismi nocivi di cui al comma 1, nonche' degli antefatti e delle modalita' della scoperta;
c) l'identita' delle forniture di cui al comma 2, lettera c), attraverso le quali l'organismo nocivo e' stato introdotto, ovvero, qualora non si possa fornire l'informazione, l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non e' stato possibile individuare le forniture;
d) le misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenziario, per le quali si chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria dell'Unione europea;
e) i risultati ottenuti e il costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e la parte di tali spese che e' o sara' coperta da stanziamenti pubblici, concessi dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione delle misure necessarie stesse.
7. Le domande di partecipazione finanziaria di cui al comma 6 sono trasmesse dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea non oltre l'anno civile successivo a quello della scoperta dell'organismo nocivo. Le informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 6 sono immediatamente trasmesse dal Ministero per le politiche agricole anche agli Stati membri dell'Unione europea.
8. La partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente articolo puo' essere richiesta nei termini stabiliti dall' articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 , purche' le misure di cui al comma 3 siano state prese entro un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della scoperta di un organismo nocivo, o siano previste per questo periodo.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, se ritengono che gli obiettivi delle misure di cui al comma 8 necessitano, per essere realizzati, di un periodo supplementare ragionevole, presentano apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea per l'esame dei competenti organi comunitari. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea e' decrescente per gli anni in questione.
Note all'art. 3:
- Gli allegati I e II del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 sono stati modificati:
con decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 19 marzo 1996 ;
con decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996 ;
con decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997 ;
con decreto ministeriale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 ;
con decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998 ;
con decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998 .
- L' art. 1 del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 , cosi' recita:
"Art. 1. Quando uno Stato membro presenta una domanda per l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunita' per la ''lotta fitosanitaria'' a norma dell' art. 19-quater, paragrafo 5, della direttiva 77/93/CEE , tale domanda deve essere:
formulata per iscritto dall'autorita' unica centrale di cui all' articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE ;
indirizzata alla Commissione delle Comunita' europee, direttore generale della DG VI, Rue de la Loi/ Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, e
inoltrata entro il 15 ottobre 1997 per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1997 ed entro il 1 luglio di ogni anno successivo per gli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario di cui trattasi".

Art. 4

Partecipazione finanziaria
per ulteriori azioni, requisiti o condizioni 1. Se i competenti organi comunitari, considerata l'evoluzione della situazione nel territorio comunitario, decidono la realizzazione di ulteriori azioni o dispongono che altre misure adottate o previste nel territorio nazionale siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ottenere la partecipazione finanziaria stabilita ai predetti fini dall'Unione europea, nella misura non superiore al 50%, possono presentare apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea.
2. Se le azioni, i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunita', diversi da quello nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea puo' essere accordata in misura superiore al 50%.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel presentare la domanda di cui al comma 1, valutano che la partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 e' limitata nel tempo e decrescente negli anni in questione.
4. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che ricorrono le condizioni per l'adozione della decisione di cui al comma 1, possono presentare una apposita domanda, motivata e documentata, al Ministero per le politiche agricole che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per l'esame dei competenti organi comunitari.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano la partecipazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, fino alla copertura complessiva degli interventi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5

Surrogazione dell'Unione europea nei diritti 1. La concessione della partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui al presente decreto non pregiudica i diritti vantati dal beneficiario di detta partecipazione nei confronti di terzi, per il rimborso di spese o il risarcimento di perdite o altri danni che siano anche oggetto della partecipazione stessa.
2. L'Unione europea subentra nei diritti di cui al comma 1 con effetto dal versamento della partecipazione finanziaria, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni di cui allo stesso comma 1 sono da essa coperti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per le politiche agricole l'esistenza dei diritti di cui al comma 1 al momento della presentazione della richiesta di partecipazione finanziaria, ovvero al momento in cui gli stessi diritti sorgono. Il Ministero per le politiche agricole comunica le dette informazioni alla Commissione europea.

Art. 6

Sospensione o riduzione
della partecipazione finanziaria 1. La partecipazione finanziaria di cui agli articoli 3 e 4 puo' essere sospesa o ridotta se, sulla base delle informazioni ricevute o dei risultati di propri controlli o degli esami eseguiti in conformita' di procedure analoghe a quelle di cui all' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio , sia stato accertato, da parte della Commissione europea, che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) che la mancata o incompleta esecuzione delle misure necessarie indicate agli articoli 3 e 4 o il mancato rispetto delle modalita' o dei termini stabiliti o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati;
b) che le misure non sono piu' necessarie;
c) che si e' verificata una irregolarita' o una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.
Nota all' art. 6 :
- L' art. 24 del regolamento (CEE ) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 cosi' recita:
"Art. 24 (Riduzione, sospensione o soppressione del contributo). - 1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorita' da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.
2. In seguito a questo esame la Commissione puo' ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarita' e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalita' che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII".

Art. 7

Restituzione della partecipazione finanziaria 1. Le somme relative alla partecipazione finanziaria dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 sono restituite totalmente o in parte, se, dalle informazioni fornite, risulta che sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a) che le misure necessarie decise non sono state realizzate o non lo sono state in modo conforme alle modalita' o ai termini stabiliti o necessari per gli obiettivi perseguiti;
b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali la partecipazione finanziaria e' stata concessa;
c) l'esistenza di una irregolarita' o di una modifica importante che riguarda la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non e' stata chiesta l'approvazione della Commissione europea.
2. I diritti nei quali e' subentrata l'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 sono oggetto di un ritrasferimento al titolare originario con effetto dalla restituzione di cui al comma 1, nella misura in cui detti diritti sono da questa coperti.

Art. 8

Violazione di obblighi comunitari 1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di conformi rilevazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a fornire immediatamente alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutti i particolari concernenti la causa della comparsa di un organismo nocivo nella zona interessata dovuta alla movimentazione verso la zona in questione di una o piu' partite che contenevano l'organismo nocivo e individua lo Stato membro, o gli Stati membri successivi, di provenienza della partita o delle partite contaminate. Il Ministero per le politiche agricole, in particolare, fornisce alla Commissione europea, sentite le regioni e le province autonome interessate, tutti i particolari sull'origine o le origini della o delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli effettuati, al fine di stabilire i motivi della mancata rilevazione della non conformita' della o delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo di che trattasi.
Inoltre, informa la Commissione europea, su richiesta della stessa, della destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante uno specificato periodo.
2. Se, in base alle informazioni di cui al comma 1, la Commissione europea stabilisce che la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non e' stata scoperta per il mancato rispetto di uno degli obblighi del Trattato e delle disposizioni relative agli esami o alle ispezioni previste, rispettivamente, al titolo III, relativo ai "Controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione", e al titolo VIII, relativo ai "Controlli fitosanitari all'importazione", del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, non spetta la partecipazione finanziaria e, se e' gia' stata assegnata, non viene versata ovvero, se e' gia' stata versata, deve essere restituita all'Unione europea con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Se la non conformita' della partita o delle partite che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo in questione non e' stata scoperta da un altro Stato membro per il mancato rispetto degli obblighi del Trattato e delle disposizioni comunitarie relative agli esami o alle ispezioni fitosanitarie previste, per i conseguenti diritti vantati nei confronti di detto Stato si applica l'articolo 5, comma 2.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, si veda nelle note all'art. 3.

Art. 9

Partecipazione finanziaria straordinaria 1. Se, sulla base di disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione a casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, viene previsto che la partecipazione finanziaria venga maggiorata fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare apposita domanda al Ministero per le politiche agricole, che provvede a trasmetterla alla Commissione europea, per ottenere tale integrazione della partecipazione finanziaria comunitaria.

Art. 10

Procedure di assegnazione e restituzione dei contributi 1. Per l'acquisizione ed il trasferimento dei contributi comunitari di cui agli articoli 2, 3, commi 1 e 5, 4 e 9, si procede, attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , a riassegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, le contribuzioni comunitarie assegnate all'Italia.
2. Le restituzioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, concernenti i contributi comunitari non utilizzati, sono effettuate direttamente all'Unione europea dalle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio non utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al pagamento degli eventuali interessi di mora ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea e conformemente alle procedure stabilite in sede comunitaria.
Copia delle note di restituzione dei contributi non utilizzati devono essere contestualmente trasmesse al Fondo di rotazione di cui al comma 1 per gli adempimenti contabili di competenza.
Nota all' art. 10:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 , reca "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Il fondo di rotazione e' previsto all'art. 5 della predetta legge che cosi' recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ".

Art. 11

Applicazione disposizioni regolamento (CEE)
n. 729/70
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 , come modificati dall'articolo 1, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1287/95 del 22 maggio 1995 , si applicano al presente decreto.
Note all' art. 11 :
- L' art. 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 , come modificato dall'art. 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 1287/95 , cosi' recita:
"Art. 8. - 1. Gli Stati membri adottano, in conformita' delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari;
prevenire e perseguire le irregolarita';
recuperare le somme perse a seguito di irregolarita' o di negligenze.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarita' o negligenze sono sopportate dalla Comunita', salvo quelle risultanti da irregolarita' o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.
Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo".
- L' art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 , come modificato dall'art. 1, punto 5, del regolamento (CE) n. 1287/95 , cosi' recita:
"Art. 9. - 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese le verifiche in loco.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il Fondo.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le disposizioni dell'art. 188 C del trattato, nonche' qualsiasi controllo eseguito in base all'art. 209, lettera c), del trattato, gli agenti incaricati dalla Commissione di compiere le verifiche in loco, hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal Fondo.
In particolare essi possono verificare:
a) la conformita' delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo;
c) le condizioni alle quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.
La Commissione avvisa in tempo utile, prima della verifica, lo Stato membro presso il quale verra' effettuata la verifica o sul territorio del quale questa avra' luogo. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
A richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorita' competenti di detto Stato membro procedono a verifiche o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. Ad esse possono partecipare agenti della Commissione.
Al fine di migliorare le possibilita' di verifica, la Commissione puo', con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a talune verifiche o indagini.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, ove occorra, le norme generali di applicazione del presente articolo".

Art. 12

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie De Castro, Ministro per le politiche agricole Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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