048U0766
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Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennita' di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti. (DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948 n. 766)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportata dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
La tabella C prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453 , e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , relativa alle indennita' da corrispondersi ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena, in mancanza di alloggio demaniale, e' soppressa.
Art. 2
Al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , e' aggiunto il seguente art. 116-bis:
"Ai titolari o reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale a titolo gratuito, compete l'indennita' mensile di alloggio nella seguente misura:
grado 5°, ispettori generali, L. 3850;
grado 6°, direttori superiori, L. 3400;
grado 7° e 8°, direttori di prima e di seconda classe, L. 2700;
grado 9°, primi segretari, L. 2500.
Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'indennita' predetta e' ridotta di un quinto.
Per i funzionari celibi l'indennita' stessa e' ragguagliata alla meta' di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado".
Art. 3
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 236. - FRASCA