Monitoring Gesetzessammlung

048U0781

IT - Decreti Legislativi

048U0781

Norme di attuazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, concernente l'approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 781)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;

Art. 1

Per l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948 ed approvati col decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 153 , il Ministro per il tesoro disporra' il deposito presso la Banca d'Italia dei fondi in lire equivalenti all'importo in dollari dei prodotti che verranno forniti all'Italia, giusta le modalita' all'uopo stabilite.

Art. 2

Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, e' autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia.
Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverra' all'Amministrazione del tesoro dovra' essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso della anticipazione di cui al precedente comma.
In ogni caso l'anticipazione dovra' essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 agosto 1949, n. 730 ha disposto (con l'art. 6) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781 , le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108 , dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate".

Art. 3

L'anticipazione di cui all'art. 2 non rientra tra quelle previste dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1490 . Tale anticipazione e' soggetta allo stesso trattamento previsto per le anticipazioni straordinarie concesse dalla Banca d'Italia al Tesoro.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione per regolare i rapporti tra il Tesoro dello Stato e la Banca stessa in dipendenza della applicazione del presente decreto, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si estende anche agli aiuti derivanti all'Italia dell'Economie Cooperation Act 1948 degli U. S. A.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 253. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht