Monitoring Gesetzessammlung

089G0398

IT - Decreti Legislativi

089G0398

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (DECRETO LEGISLATIVO 06 settembre 1989 n. 322)

Art. 1 - Oggetto della disciplina

Oggetto della disciplina 1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unita' di indirizzo, l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonche' l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale e' fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell' art. 24 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell' art. 24 della legge n. 400/1988 si veda precedente nota alle premesse.

Art. 2 - Ordinamento del Sistema statistico nazionale

Ordinamento del Sistema statistico nazionale 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3 - Uffici di statistica

Uffici di statistica 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall' art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.
Note all' art. 3:
- La legge n. 1823/1939 reca: "Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o piu' abitanti".
- Il testo dell' art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all' art. 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri:
(omissis).
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica".

Art. 4 - Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche 1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale.
Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.
4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza.
Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195 )) .

Art. 5 - Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

Uffici di statistica delle regioni
e delle province autonome 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell' art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per assicurare unicita' di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 e' il seguente:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
(omissis).
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall' art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".

Art. 6 - Compiti degli uffici di statistica

Compiti degli uffici di statistica 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
((b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente)) c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
((4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge)) 5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attivita' svolta.

Art. 6-bis - Trattamenti di dati personali

Trattamenti di dati personali 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
((1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice)) 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e' resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

Art. 7 - Obbligo di fornire dati statistici

Obbligo di fornire dati statistici 1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto.
((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-ter) che "Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni".

Art. 8 - Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica

Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 .
Nota all'art. 8:
Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 784/1976 (Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e' il seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facolta' di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".

Art. 9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico

Disposizioni per la tutela del segreto statistico 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata , ((, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili)) , e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
(( 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati. )) 3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, ((provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque)) .

Art. 10 - Accesso ai dati statistici

Accesso ai dati statistici 1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettivita' e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
2. Sono distribuite altresi', ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dello ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonche' presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, societa', associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3.
I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo e' stabilito dall'ISTAT.
5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalita' di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato delle Repubblica e dei loro organi, nonche' dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

Art. 11 - Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'ISTAT.
(11) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 15-ter, comma 1) che "In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e in considerazione della gravosita' degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-ter) che "Al fine di garantire la qualita' delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni".

Art. 12

(( (Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica) ))
(( 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d)redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 ; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

Art. 13 - Programma statistico nazionale

Programma statistico nazionale 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale. ((12)) 3. Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter.
4-bis. E programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 231) che "Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all' articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto". CAPO II Capo II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

Art. 14 - Istituto nazionale di statistica

Istituto nazionale di statistica 1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162 , assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. L'Istituto nazionale di statistica e' persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
c) il consiglio;
d) il collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT e' sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all' art. 14:
La legge n. 1162/1926 reca: "Riordinamento del sistema statistico".

Art. 15 - Compiti dell'ISTAT

Compiti dell'ISTAT 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 16

Presidente
1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, ((con esperienza internazionale,)) e' nominato, ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento.
2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui ((all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 ,)) nei casi di urgente necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 .
5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 ))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 ))

Art. 19 - Collegio dei revisori dei conti

Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto da:
a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, ((nel termine di cui all'art. 23, comma 3.))

Art. 20 - Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT

Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT 1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 21 - Direttive e atti di indirizzo

Direttive e atti di indirizzo 1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
c) i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
d) i criteri e le modalita' per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 22 - Compiti del consiglio

Compiti del consiglio 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione.
In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 166 )) .
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b) , c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

Art. 23 - Gestione finanziaria

Gestione finanziaria 1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attivita' e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).
2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.
3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso e' allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.
4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).
5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonche' gli eventuali scostamenti.

Art. 24 - Relazione al Parlamento

Relazione al Parlamento 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

Art. 25 - Abrogazioni di precedenti norme

Abrogazioni di precedenti norme 1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , la legge 16 novembre 1939, n. 1823 , la legge 6 agosto 1966, n. 628 , la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 , e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.
Note all' art. 25:
- Il R.D.L. n. 1285/1929 reca: "Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica".
- Per il titolo della legge n. 1823/1939 si veda precedente nota all'art. 3.
- La legge n. 628/1966 reca: "Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica".
- La legge n. 1025/1969 reca: "Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica".

Art. 26 - Norme transitorie

Norme transitorie 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.
2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali GAVA, Ministro dell'interno MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste DE LORENZO, Ministro della sanita' CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht