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092G0302

IT - Decreti Legislativi

092G0302

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale. (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992 n. 268)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 , recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , in forza dell'art. 104 dello statuto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il primo comma dell'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- L'art. 104 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 104. - Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due prov- ince.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".

Art. 2

1. La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto e' effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.
Nota all'art. 2:
- L'art. 69 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 69. - 1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, rela- tive ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresi' devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale".

Art. 3

1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le prov- ince possono istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato. (( La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali )) .
((2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita' ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attivita' economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attivita' medesima ))

Art. 4

1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.
2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.
Nota all'art. 4:
- L'art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 71. - 1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge".

Art. 5

1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, e' effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonche' ai sensi dell'art. 6.
2. Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.
Nota all'art. 5:
- Gli articoli 70 e 75 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 386/1989 , sono cosi' formulati (per l'art. 71 si veda in nota all'art. 4):
"Art. 70. - 1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata".
"Art. 75. - 1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla provincia di Bolzano e del 47 per cento alla provincia di Trento;
f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province".

Art. 6

1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni amministrative e' determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.
3. L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantita' erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.
4. La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno defi- nite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalita' analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, e' effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i presidenti delle rispettive giunte provinciali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:
a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonche' certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;
b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.
6. Con l'intesa di cui al comma 4 e' determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario.
Detta incidenza convenzionale e' applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale e' intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa e' altresi' determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.
((6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali )) 7. Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compen- sate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

Art. 7

1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.
2. Le modalita' di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

Art. 8

1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.
((2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale )) 3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, e' effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 .
(( 4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 , COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 , COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ))

Art. 10-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670 , COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 ))

Art. 11

1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o e' ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie rela- tive all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.
2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.
3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.
4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si e' verificato il fatto che le ha originate.
Nota all'art. 11:
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come sostituito dall' art. 4 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 78. - 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.
2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle prov- ince. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".

Art. 12

(( 1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all' art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 , non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 .
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento))

Art. 13

1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto.
3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.
Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 1 , 2 , 3 e 8 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue lire 360.000;
c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentosettantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto, di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ;
e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresi' le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 medesimo.
Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale".
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competano deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10 , 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 .
Devono inoltre essere specificati i seguenti dati e notizie relativi sia al contribuente che alle altre persone di cui al comma precedente:
1) disponibilita' di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni da diporto, di cavalli da equitazione, o da corsa e di autoveicoli per il trasporto di persone, sempre che non si'ano beni relativi ad impresa;
2) residenze secondarie a disposizione permanente o temporanea, in Italia o all'estero;
3) numero dei collaboratori familiari precettori, governanti ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
4) disponibilita' di riserve di caccia.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
"Art. 3 (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e) , f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono esser sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all' art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell' art. 2217 del codice civile . Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi di impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.
Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
"Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali o acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 52".
- L'art. 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 82. - 1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.
2. A tale fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute".

Art. 14

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.
Nota all'art. 14:
- L'art. 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 16. - Nelle materie e nei limiti entro cui la regione, o la provincia, puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali, funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica".

Art. 15

1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui e' stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle prov- ince di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

Art. 16

1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.
2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 .
Nota all' art. 16:
- La legge n. 218/1896 reca: "Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficienza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili".

Art. 17

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.
2. Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
3. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale.

Art. 18

1. Le province disciplinano con legge le modalita' e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.
2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la giunta provinciale presenta al consiglio.

Art. 19

1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entita' dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorita' dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.
Nota all'art. 19:
- L'art. 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come modificato dall' art. 8 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 81. - Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni".

Art. 20

1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo e' fissata al 1› gennaio 1973.
2. I rapporti finanziari derivanti dell'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalita' provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai fini della detrazione di cui all' art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per gli esercizi 1988 e 1989.
4. Ai fini della detrazione di cui all' art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.
5. Le somme da detrarre ai sensi dell' art. 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386 , sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.
6. Fino a quando non sara' emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Note all'art. 20:
- L'art. 110 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 110. - La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto".
- Il titolo VI del medesimo statuto (articoli 69-86) reca norme sulla finanza della regione e delle province.
- Il testo dell' art. 12, commi 3 , 4 e 5, della legge n. 386/1989 gia' citata e' il seguente:
"3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'eventuale conguaglio derivante dal passaggio al nuovo ordinamento finanziario, le somme comunque corrisposte alla regione Trentino-Alto Adige ed alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili di tributi erariali soppressi in attuazione della riforma tributaria, se riferite all'anno 1988, sono detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione ed alle province autonome con la presente legge.
4. Sono parimenti detratte dall'ammontare delle predette somme quelle corrisposte, per il detto anno finanziario, a carico del bilancio dello Stato, a favore dei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di somme sostitutive di quote di tributi erariali soppressi dalla riforma tributaria.
5. Sono altresi' detratti dall'ammontare delle somme di cui al comma 3 gli oneri rimasti a carico dello Stato, nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle funzioni trasferite alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, numeri 511 , 512 , 526 e 527; 17 dicembre 1987 , n. 554; 15 luglio 1988 , numeri 300 , 301 , 305 e 405 ".
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate) e' il seguente:
"Art. 8 (Entrate di regioni a statuto speciale dal 1› gennaio 1973). - Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino- Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1› gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sara' determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.
Per i tributi soppressi dal 1› gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 , alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sara' stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti".

Art. 21

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57 , 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 .
2. Sono abrogati l' art. 1 e l' art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 23 Note all'art. 21:
- Il testo degli articoli 57 , 62 e 63 del D.P.R. n. 574/1951 gia' citato era il seguente:
"Art. 57. - La determinazione della percentuale prevista dall'art. 60 dello statuto viene effettuata ogni anno entro il 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo.
In caso di mancato accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale la percentuale viene determinata nella misura proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento.
La devoluzione della percentuale, determinata ai sensi del precedente comma, e' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro".
"Art. 62. - La facolta' di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla regione e alle province".
"Art. 63. - I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla regione e alle province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 473/1975 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale) era il seguente:
"Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino Alto-Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Restano salve le competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni".
- Il testo dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 473/1975 era il seguente:
"Art. 6. - Al fine di coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sara' presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi".
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