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097G0354

IT - Decreti Legislativi

097G0354

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilita'. (DECRETO LEGISLATIVO 02 settembre 1997 n. 320)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 8-10-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' articolo 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al primo comma sono anteposte le parole: "Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"A decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , escluse le autostrade.
Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilita' e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti son approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali gia' facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti.
Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono cosi' determinate per il periodo 1 luglio 1998 - 31 dicembre 1999:
a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;
b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse gia' previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, per quanto gia' non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalita' di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000 - 2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.
Relativamente al triennio 2000 - 2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilita', esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998.
Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente e' applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.
I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contradditorio da funzionari a cio' delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.
Il prelievo di dette somme e' effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.
Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo e' effettuato con periodicita' trimestrale.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1974, n. 223.
- Il comma secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all' art. 1 :
- L' art. 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , era il seguente:
"Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) alle strade statali;
b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;
g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale".
- L' art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1994, n. 49, e' il seguente:
"Art. 2 (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare, a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita' infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'Ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espriazione per pubblica utilita'.
3. L'Ente esercita ogni competenza gia' attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".
- L' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".

Art. 2

1. All' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano e' soppresso con effetto dalla data di cui all'articolo 19, secondo comma.
Il personale in servizio alla data di cui al precedente comma presso il compartimento ANAS di Trento, nel limite massimo del venti per cento, ha il diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'ANAS ed il conseguente trasferimento ad altri compartimenti dell'ANAS medesimo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di dipendente a tempo indeterminato o determinato.
Il personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, secondo le modalita' stabilite dalla rispettiva normativa provinciale, tenuto conto della ubicazione della rispettiva sede di servizio alla data di pubblicazione della normativa medesima. Il personale addetto a servizi competenti per il territorio regionale ha comunque diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province entro il termine di opzione di cui sopra.
Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma precedente e' messo a disposizione della provincia nel cui territorio e' prevalentemente utilizzato, previa intesa tra le province in ordine alla prevalenza di utilizzo, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere e' a carico del bilancio della rispettiva provincia cui e' messo a disposizione.".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , era il seguente:
"Art. 27. - Sono trasferiti alla provincia di Trento gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile di Trento, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale; con la stessa esclusione e' trasferito alla provincia di Bolzano l'ufficio del genio civile di Bolzano. Nei casi di sezioni o servizi che espletino contemporaneamente funzioni rimaste di competenza statale e funzioni attribuite alle province, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la provincia interessata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova in servizio presso gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici operanti nel Trentino - Alto Adige ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
Al personale trasferito ai sensi del comma precedente e' garantito il rispetto della posizione giuridico - economica acquisita.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del secondo comma del presente articolo, il personale, che attualmente svolga attivita' ricadenti in tutto o in parte nella competenza delle province, rimane addetto alle medesime mansioni. Le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.
Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli ingegneri capi del genio civile continuano a svolgere, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni di competenza delle province stesse.
Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile, ancorche' trasferiti alla rispettiva provincia ai sensi del precedente secondo comma o i dirigenti dei corrispondenti uffici provinciali, esercitano, a richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali organi dello Stato, le attribuzioni residuate alla competenza dello Stato medesimo".

Art. 3

1. All' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In deroga a quanto disposto dall' articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.
I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.
Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.
Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.
Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.
Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.
Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 .".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Costa, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 3 :
- L' art. 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 , era il seguente:
"Art. 29. - Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. Al fine di assicurare la piu' conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilita' di mantenere in proprieta' del Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia".
- L' art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recitano:
"115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell' articolo 2657 del codice civile :
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.
116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all' art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse".
- L' art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) e' il seguente:
"Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
- Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 , sono i seguenti:
"Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
- L' art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 , e' il seguente:
"Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8".
- L'art. 14 del D.P.R. 20 gennaio, 1973, n. 115, e' il seguente:
"Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari all'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo".
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