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048U0648

IT - Decreti Legislativi

048U0648

Norme integrative e di attuazione dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, circa la cancellazione dai ruoli del personale militare delle Forze armate. (DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948 n. 648)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;

Art. 1

Le cancellazioni dai ruoli disposte nei confronti del personale militare delle Forze armate ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685 , sono revocate d'ufficio quando il procedimento penale per il fatto che ha, dato luogo alla cancellazione e' stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' il militare non lo ha commesso.
Restano ferme le cancellazioni disposte nei confronti dei militari che nel procedimento penale di cui al precedente comma hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile ancorche' sia stata ad essi applicata l'amnistia.

Art. 2

Fuori dei casi indicati nel primo comma dell'art. 1, le cancellazioni dai ruoli disposte ai sensi dei decreti legislativi 20 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685 , sono riesaminate d'ufficio, ai fini della loro conferma o revoca, da Commissioni, composte di non piu' di cinque membri, nominate, per ciascuna Forza armata, dal Ministro per la difesa.
Dette Commissioni saranno presiedute da un ufficiale generale o ammiraglio e composte:
di ufficiali generali o ammiragli per i generali e colonnelli e gradi corrispondenti della Marina militare;
di ufficiali generali o ammiragli ovvero ufficiali superiori per gli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o capitano di fregata;
di ufficiali superiori o inferiori per i sottufficiali.
Le Commissioni assegneranno al militare un termine non minore di dieci giorni per presentare deduzioni a sua discolpa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni esprimeranno il loro parere motivato al Ministro per la difesa. Se e' in corso procedimento penale, il termine decorre dalla data di definizione del procedimento.
Le revoche delle cancellazioni dai ruoli adottate in seguito al riesame previsto dai precedenti commi hanno effetto dalla data di decorrenza dei rispettivi provvedimenti di cancellazione.

Art. 3

null
Restano comunque salvi i provvedimenti di revoca gia' adottati dalla competente autorita' amministrativa, in seguito ad un nuovo esame di merito.
I militari indicati nel primo comma sono precauzionalmente sospesi dall'impiego o dal grado sino a che non intervenga il provvedimento definitivo. Durante tale periodo non si fa luogo a corresponsione di competenze arretrate.
Qualora, in seguito al riesame previsto dal primo comma, la cancellazione dai ruoli venga ripristinata, il relativo provvedimento ha effetto dalla data di decorrenza di quello revocato o annullato.

Art. 4

Salvo quanto disposto dall'art. 5, le Commissioni di cui all'art. 2 possono proporre al Ministro per la difesa, in luogo della cancellazione dai ruoli, i seguenti provvedimenti:
a) la cessazione dal servizio, con collocamento a seconda dei casi, in ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto, per i militari di carriera;
b) il collocamento in congedo assoluto, per i militari appartenenti alle categorie in congedo o vincolati a ferme speciali, previo proscioglimento d'autorita', per questi ultimi, della ferma contratta,;
c) l'adozione di sanzioni disciplinari per i militari di qualsiasi categoria.
La cessazione dal servizio prevista dalla lettera a) e' subordinata:
alla deliberazione del consiglio dei Ministri, se trattasi di ufficiali generali o colonnelli, e gradi corrispondenti;
alla decisione del Ministro per la difesa, negli altri casi.
Il collocamento in congedo assoluto previsto dalla lettera b) e' disposto dal Ministro con suo decreto.
La cessazione dal servizio ed i collocamenti in congedo assoluto di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di cancellazione dai ruoli, anche se revocato o annullato.

Art. 5

Per i militari di cui al primo comma, dell'art. 3, gia' sottoposti a giudizio di epurazione, rimane fermo il provvedimento deliberato in tale sede se trattasi di dispensa dal servizio e sempre che non debbasi ripristinare la cancellazione dai ruoli. I giudizi di epurazione in corso si estinguono e gli atti relativi sono trasmessi alle Commissioni previste dall'art. 2.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai militari della guardia di finanza, sostituito al Ministro per la difesa il Ministro per le finanze.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 53. - FRASCA
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