Monitoring Gesetzessammlung

048U0530

IT - Decreti Legislativi

048U0530

Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948 n. 530)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

L'assegno speciale temporaneo, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576 , ed aumentato con l' art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108 , e' ulteriormente elevato a L. 25.000 annue per le vedove e per gli orfani di guerra, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtu' dell' art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 agosto 1950, n. 648 ha disposto (con l'art. 123, comma 2) che "L'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530 , dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue."

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'aumento previsto dal precedente articolo e' dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 aprile 1948.

Art. 3

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1943 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 150. - FRASCA
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