048U0481
048U0481
Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario). (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 481)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
L'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) istituito ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1996 , cessa di essere autonomo e viene aggregato all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
Art. 2
I contributi ordinari dello Stato di L. 50.000 a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario) e di L. 150.000 a favore del soppresso Osservatorio di Roma (Monte Porzio) sono conglobati nella misura ridotta di L. 170.000 da quintuplicarsi in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1946, n. 380 , a favore dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
Art. 3
I beni immobili di cui all' art. 4 del regio decreto-legge, 21 novembre 1938, n. 1996 , sono assegnati in uso perpetuo all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario).
Art. 4
A parziale modifica delle disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 8 agosto 1942, n. 1145 , sul riordinamento degli Osservatori astronomici, il posto del direttore di Roma (Monte Porzio) e' assegnato a Torino (Pino Torinese).
E' di conseguenza, abrogata la nota 1 della tabella A annessa alla predetta legge.
Art. 5
E' ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1ª classe e calcolatori di 2ª classe) del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 .
Art. 6
E' abrogata la nota 1 di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 86. - FRASCA