Monitoring Gesetzessammlung

048U1074

IT - Decreti Legislativi

048U1074

Procedura di ammortamento dei titoli di credito bancari emessi nei territori dell'Africa italiana. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 1074)

Art. 1

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e libretti di risparmio al portatore, rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'ultimo possessore di essi puo' ottenere il duplicato mediante ricorso, in ragione della rispettiva competenza per valore, al tribunale od alla pretura del luogo dove sia, in Italia, una filiale della banca che ha rilasciato il buono o il libretto.

Art. 2

Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni relativa documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare il legittimo possesso del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo stesso nei suoi requisiti essenziali.

Art. 3

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, inclusi eventualmente fra tali accertamenti il deferimento del giuramento al ricorrente sulle circostanze da lui esposte, nonche' l'ordine alla banca emittente di presentare una copia semplice dell'intero conto riferentesi al titolo perduto, emette un decreto col quale, menzionando i requisiti del titolo, ne pronuncia l'inefficacia ed autorizza la banca ad emettere un duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso o di un suo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel giornale o bollettino ufficiale del territorio dove fu emesso il titolo denunciato perduto, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione. Per i titoli emessi in Etiopia la pubblicazione puo' anche essere fatta a cura della filiale della banca interessata attualmente in Eritrea, nei modi consentiti in tale territorio.

Art. 4

Le pubblicazioni di cui al precedente articolo sono fatte a cura e spese del ricorrente.
L'inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e' gratuita per i titoli non eccedenti l'importo di L. 10.000. Per importi superiori, purche' non eccedenti le L. 25.000, la tariffa delle inserzioni e' del 50% di quella normale, e' invece applicata integralmente per gli importi superiori a L. 25.000.

Art. 5

Indipendentemente dalla duplice pubblicazione di cui al precedente art. 3 il ricorrente deve notificare il decreto di inefficacia alla filiale della banca esistente nel luogo ove trovasi il tribunale o la pretura che lo ha emesso, affinche', a spese del ricorrente, ne venga data comunicazione alla filiale della banca stessa che rilascio' il titolo. Ricevuta la notificazione del decreto, la banca annota di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo contemplato nel decreto.
La denuncia di perdita del titolo non rende responsabile la banca che ne paghi l'importo prima della notificazione del decreto.
Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato dalla filiale emittente del titolo alla quale, per fatto non imputabile alla banca stessa, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.
La filiale alla quale e' stato notificato il decreto, deve provvedere all'affissione nei locali aperti al pubblico di un avviso nel quale sono riportati i dati del titolo e del decreto.
L'affissione medesima deve essere curata anche dalla filiale che ha emesso il titolo. L'avviso deve rimanere affisso fino allo scadere dei 90 giorni dall'avvenuta duplice pubblicazione di cui al precedente art. 3.

Art. 6

L'opposizione al decreto puo' essere proposta davanti al tribunale od alla pretura che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi alla filiale della banca del luogo ed a chi ha presentato il ricorso.
L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dalla stessa banca emittente, non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del competente tribunale o pretura.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso, con sentenza che revoca il relativo decreto di inefficacia e la conseguente autorizzazione di emissione del duplicato.

Art. 7

Decorso il termine di cui al precedente art. 3 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia rinvenuto o ricuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.
L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura che ha emesso il decreto di inefficacia.

Art. 8

Il duplicato puo' essere rilasciato dalla banca ancorche' vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha ottenuto il decreto di inefficacia.
CAPO II CAPO II Titoli nominativi

Art. 9

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o libretti di risparmio nominativi rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'intestatario di essi o chi ne sia legittimo concessionario puo' ottenerne il duplicato mediante ricorso ad una qualsiasi filiale della banca, in Italia.

Art. 10

Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare la proprieta' del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo nei suoi requisiti essenziali.

Art. 11

Ricevuta la notifica del ricorso, la banca deve annotare di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo denunciato perduto, e pubblicare mediante affissione nei locali aperti al pubblico della filiale che ha ricevuto la notifica, nonche' di quella che emise il titolo, un avviso con il quale l'ignoto detentore del titolo viene diffidato a farne consegna alla banca o a notificarne la propria opposizione entro il termine di giorno 90 dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il titolo sara' considerato inefficace.

Art. 12

L'opposizione puo' essere proposta in ragione della rispettiva competenza per valore davanti al tribunale ed alla pretura del luogo in cui e' stato notificato il ricorso alla banca, con citazione da notificarsi alla filiale del luogo ed a chi ha presentato il ricorso.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dalla stessa banca, non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale o della pretura. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso.

Art. 13

Decorso il termine di cui al precedente art. 11 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto, o recuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.
L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura del luogo in cui e' stato notificato il ricorso alla banca emittente.

Art. 14

12 duplicato puo' essere rilasciato dalla banca ancorche' vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha presentato il ricorso.
CAPO III CAPO III Disposizioni comuni

Art. 15

L'emissione, a norma del presente decreto, di duplicati, di titoli al portatore o nominativi, estingue nei confronti della banca i diritti del detentore ma non pregiudica le ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

Art. 16

Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla inefficacia dei titoli al portatore o nominativi e all'emissione dei duplicati contemplati nel presente decreto, sono redatti su carta libera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 39. - FRASCA
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