Monitoring Gesetzessammlung

048U0669

IT - Decreti Legislativi

048U0669

Ricostituzione dell'Universita' dei calzolai nel comune di Tarquinia. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 669)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

L'Universita' dei calzolai nel comune di Tarquinia, soppressa con la legge 6 giugno 1939, n. 922 , e' ricostituita con le finalita' e secondo riordinamento preesistenti alla legge medesima.

Art. 2

All'Universita' suddetta e' assegnato il patrimonio ad essa pertinente all'atto della soppressione e devoluto all'Ente comunale di assistenza, escluso il capitale di lire trentacinquemila destinato a fini di culto.

Art. 3

Con decreto del Ministro per l'interno sara' stabilita la destinazione di una quota parte delle rendite del patrimonio dell'ente suddetto per fini di assistenza in genere ai poveri del comune di Tarquinia.
Dovranno, altresi', essere introdotte nello statuto dell'ente le modificazioni occorrenti per escludere qualsiasi limitazione alla iscrizione al sodalizio da parte di coloro che esercitano nel Comune l'arte suddetta.

Art. 4

In attesa della costituzione della rappresentanza dell'ente, il patrimonio viene gestito provvisoriamente da una Commissione straordinaria composta di cinque membri, compreso il presidente, alla quale spetta anche di promuovere le modifiche dello statuto.
Il presidente della Commissione e' nominato dal Prefetto, d'intesa con l'Ordinario diocesano: dei quattro componenti tre sono nominati dai calzolai del luogo ed uno dall'Ente comunale di assistenza di Tarquinia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 71. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht