048U0214
048U0214
Accordo I (DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948 n. 214)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo-tenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per la marina mercantile e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay il 26 febbraio 1947:
a) Trattato di commercio;
b) Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamento;
d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati;
e) Protocollo di firma;
f) Scambio di Note;
ed allo scambio di Note effettuato a, Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.
Art. 2
Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera d) dell'articolo precedente e' designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avra', come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei cambi.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 8, 5. 5; 5 del Trattato a degli Accordi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - CAPPA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 117. - FRASCA
Art. 1
Accordi e scambi di Note fra l'Italia e l'Uruguay
TRATTATO DI COMMERCIO
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Il Capo Provvisorio dello Stato italiano da una parte e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay dall'altra, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni commerciali esistenti fra i due Paesi, hanno convenuto di stipulare un Trattato di Commercio e hanno nominato loro Plenipotenziari;
Il Capo Provvisorio dello Stato italiano il Signor Prof. Mario Bracci, suo Ambasciatore Straordinario;
Il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Sig. Dott.
Eduardo Rodriguez Larreta, Ministro degli Affari Esteri e il Dott.
Ettore Alvarez Cina, Ministro delle Finanze;
i quali, dopo di essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri e di averli trovati in buona debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I cittadini, le merci e le navi italiane nell'Uruguay, ed i cittadini, le merci e le navi uruguayane in Italia sono ammessi senza restrizione alcuna al trattamento della nazione piu' favorita, godendo quindi di qualsiasi favore, privilegio e immunita' che in Italia o nell'Uruguay siano accordati ai cittadini, alle merci e alle navi di qualsiasi altro Paese.
Per quanto riguarda le navi puo' essere fatta eccezione per quel che si riferisce alla navigazione di cabotaggio.
Art. 2
Art. 2
Per quanto riguarda lo scambio di merci tra i due Paesi, l'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne i diritti doganali ed oneri accessori, il modo della loro percezione la classificazione e interpretazione delle tariffe, nonche' le regole, formalita' ed oneri cui possano essere soggette le operazioni doganali.
I prodotti naturali o manufatturati originari dei due Paesi contraenti non potranno pertanto essere in modo soggetti a diritti di dogana, imposte, tasse ed oneri diversi o piu' elevati, ne' a regola o formalita' diverse o piu' onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura originari di un qualsiasi terzo Paese.
I prodotti naturali o manufatturati esportati dal territorio italiano od uruguayano e destinati al territorio dell'altro Paese non saranno parimenti soggetti in alcun modo a diritti di dogana, imposte, tasse od oneri diversi o piu' elevati ne' a regole o formalita' diverse o piu' onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura destinati a un qualsiasi terzo Paese.
Tutti i vantaggi, agevolazioni, privilegi ed immunita' che siano concessi dall'Italia e dall'Uruguay nelle materie suindicate ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, o destinati al territorio di un altro qualsiasi Paese, saranno applicati immediatamente e senza compenso ai prodotti della stessa natura originari dei territori dell'Uruguay e dell'Italia, o rispettivamente ad essi destinati.
Art. 3
Art. 3
I prodotti naturali o manufatturati originari dell'Italia o dell'Uruguay, che siano stati introdotti nell'altro Paese, saranno esenti da ogni imposta, tassa, onere o gravame interni diversi o piu' elevati di quelli che gravino sui prodotti della stessa natura di qualsiasi origine straniera.
Art. 4
Art. 4
L'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese per tutto quanto concerne i tipi di cambio, l'assegnazione di divise, nonche' l'assegnazione di contingenti rispetto a cambi, divise e al controllo quantitativo delle importazioni.
Ciascuno dei due Paesi contraenti dara' benevola considerazione a tutte le richieste che l'altro potesse avanzare in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 5
Art. 5
I prodotti naturali o manufatturati originari di uno dei due Paesi contraenti e in transito per il territorio dell'altro, non saranno soggetti a nessun diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordati o scaricati, depositati e di nuovo caricati. Gli stessi in nessun caso e per nessun motivo potranno essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello che sia accordato a prodotti in transito originari di un qualsiasi terzo Paese.
La presente esenzione non si estende alle spese effettive inerenti al transito.
Art. 6
Art. 6
Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le Autorita' dell'uno o dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da certificato di origine vistato dall'Autorita' Consolare del Paese importatore o da fattura consolare.
Art. 7
Art. 7
Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili:
1° alle agevolazioni che siano concesse da uno dei due Paesi contraenti ai Paesi limitrofi per facilitare il piccolo traffico di frontiera;
2° ai vantaggi derivanti da una unione doganale cui partecipi uno dei due Paesi contraenti;
3° ai vantaggi che siano concessi dall'Uruguay esclusivamente all'Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay; e ai vantaggi che dall'Italia siano concessi alle Colonie e possedimenti italiani, nonche' ai vantaggi che derivino dal trattamento particolare che potra' stabilirsi tra l'Italia e i territori confinanti o posti sotto la sua amministrazione o sui quali per decisione internazionale le sia riconosciuto un interesse predominante.
Art. 8
Art. 8
Il presente Trattato sara' ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile.
I due Paesi contraenti si impegnano frattanto a dare immediata esecuzione al Trattato, a titolo provvisorio, per gli oggetti e nei limiti in cui cio' sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.
Art. 9
Art. 9
Il presente Trattato avra' la durata di tre anni. Se non sara' denunciato dall'uno o dall'altro dei due Paesi contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, di detto termine, rimarra' in vigore fino a che venga denunciato dall'uno o dall'altro Paese. La denunzia produrra' i suoi effetti dopo un termine di sei mesi.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali fara' piena fede.
Per l'Italia Per l'Uruguay
MARIO BRACCI E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Art. 1
ACCORDO COMMERCIALE
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderosi di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay adotteranno il trattamento quanto piu' possibile liberale in materia di licenze (permessi) di esportazione e di importazione, se necessarie, e di assegnazioni di cambio, col proposito di riportare sollecitamente alla normalita' e di sviluppare gli scambi fra i due Paesi.
Art. 2
Art. 2
Il Governo uruguayano autorizzera' l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie e provenienti dall'Uruguay indicate nella Lista A del presente Accordo, nei limiti delle quantita' o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.
Il Governo italiano autorizzera' l'esportazione verso l'Uruguay delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella Lista B del presente Accordo, nei limiti delle quantita' o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.
Cio' in quanto tali autorizzazioni siano necessarie in base alle disposizioni rispettivamente vigenti nei due Paesi.
Art. 3
Art. 3
Le quantita' o i valori indicati per ciascun prodotto nelle Liste A e B del presente Accordo si riferiscono al periodo di un anno a partire dal 1 gennaio 1947.
Le licenze non utilizzate nel periodo suindicato potranno essere utilizzate nel primo semestre successivo.
Art. 4
Art. 4
Le Autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno mensilmente, nel modo piu' rapido possibile, i quantitativi di merci per le quali siano state rilasciate licenze di esportazione, facendone nel contempo giungere due copie alla Rappresentanza diplomatica del Paese rispettivo.
Art. 5
Art. 5
Il presente Accordo sara' valido sino al 31 dicembre 1947. Si intendera' rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo sara' ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui cio' sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.
Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali fara' pienamente fede.
Per l'italia Per l'Uruguay
MARIO BRACCI E. R. LARRETTA
HECTOR ALVAREZ CINA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Liste-Lista A
LISTA A
ESPORTAZIONI URUGUAYANE VERSO L'ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Liste-Lista B
LISTA B
ESPORTAZIONE ITALIANA VERSO L'URUGUAY
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ACCORDO DI PAGAMENTI
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Il Governo italiano e il Governo Uruguayano convengono che il regolamento dei pagamenti reciproci venga effettuato in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti:
Art. 1.
I pagamenti correnti tra l'Italia e l'Urugnay saranno effettuati in divise liberamente trasferibili, con osservanza delle modalita' vigenti in ciascuno dei due Paesi, o che venissero concordate a norma del seguente art. 4.
Art. 2
Art. 2
Saranno considerati come pagamenti correnti quelli relativi:
1° all'interscambio commerciale, ad esclusione delle merci in transito;
2° ai servizi inerenti all'interscambio commerciale, ivi compresi i premi e le indennita' di assicurazione e di riassicurazione;
3° alle spese per le Rappresentanze diplomatiche e consolari;
4° ai regolamenti dei saldi tra Amministrazioni statali dei due Paesi;
5° al trasferimento di stipendi, salari, onorari, pensioni, rendite vitalizie, e similari;
6° al trasferimento di risparmi dei lavoratori;
7° alle spese per viaggi, scolastiche, ospitaliere, di cura e similari, nonche' alle spese di mantenimento e sostentamento;
8° alle spese per imposte, tasse e similari;
9° alle spese per brevetti, "redevances", diritti di autore e similari;
10° al trasferimento di utili su affari di transito;
11° a debiti di natura diversa da quelli sopra indicati, in base ad intese da prendersi, sia per singoli casi, che per categorie di debiti, tra l'"Ufficio dei Cambi" ed il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
Art. 3
Art. 3
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il tasso di cambio tra la lira ed il peso uruguayano sara' calcolato in base alle quotazioni del dollaro U.S.A. a Roma ed a Montevideo, valido sui rispettivi mercati per la specie di operazione dai regolare.
Art. 4
Art. 4
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay sono autorizzati a concordare le modalita' relative all'applicazione del presente Accordo.
Essi si terranno inoltre in contatto al fine di esaminare e risolvere tutte le difficolta' che dall'applicazione stessa potessero derivare.
Art. 5
Art. 5
Il presente accordo sara' valido sino al 31 dicembre 1947. Si intendera' rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno, ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza.
Il presente Accordo sara' ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si. impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui cio' sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.
Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali fara' pienamente fede.
Per l'italia Per l'Uruguay
MARIO BRACCI E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Art. 1
ACCORDO
PER LO SCONGELAMENTO DEGLI AVERI BLOCCATI
Il Governo italiano e il Governo Uruguayano, animati dal desiderio di ristabilire la normalita' di trattamento degli averi di spettanza delle persone fisiche e giuridiche di ciascuno dei due Paesi, convengono quanto segue:
Art. 1
Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Italia e delle persone fisiche e giuridiche italiane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compresi il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Uruguay. Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Uruguay e delle persone fisiche e giuridiche uruguayane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compreso il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Italia.
Art. 2
Art. 2
La liberazione degli averi di cui all'articolo precedente avra' luogo a richiesta del governo interessato o dell'organo da esso designato.
Art. 3
Art. 3
Il presente Accordo non si applica alle persone fisiche di nazionalita' tedesca e giapponese e alle persone giuridiche tedesche e giapponesi o di qualsiasi altra nazionalita' nelle quali siano preminenti gli interessi tedeschi e giapponesi. I due Governi si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni a loro disposizione per stabilire la reale appartenenza degli averi vincolati in ambedue i Paesi.
Art. 4
Art. 4
Ai fini del presente Accordo il termine "averi" indica tutti i beni e i diritti di qualsiasi natura che siano stati colpiti dalle misure cautelari sopra ricordate, entro la giurisdizione dei due Stati contraenti.
Art. 5
Art. 5
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Per l'Italia Per l'Uruguay
MARIO BRACCI E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Protocollo di firma
PROTOCOLLO DI FIRMA
Al momento di procedere alla firma degli Accordi sottoscritti in data odierna fra l'Italia e l'Uruguay sono emersi dal loro complesso alcuni punti che e' risultato opportuno definire.
Tale definizione avviene nei termini seguenti:
1. - Per quanto concerne il regolamento delle forniture speciali da parte dell'Italia all'Uruguay rimane inteso che esse diverranno definitive con l'esplicito assenso dei due Governi. Per quanto riguarda l'imputazione di tali forniture al conto statistico di cui all'apposito scambio di note, i due Governi si metteranno d'accordo caso per caso in rapporto alla necessita' dell'Italia di provvedere dall'estero i materiali necessari per le forniture medesime.
2. - Gli accordi stabiliti non impediscono a ciascuno dei due Governi di partecipare alla conclusione di accordi plurilaterali sotto l'egida della O.N.U. In tal caso, i due Governi si terranno in contatto per l'eventuale adeguamento degli accordi direttamente stipulati tra loro, con tali accordi plurilaterali.
Rimane parimenti convenuto che nessuna disposizioni delle intese relative ai pagamenti tra i due Paesi potra' impedire all'una o all'altra delle Parti contraenti di aderire ad una convenzione monetaria internazionale di carattere generale.
In tale eventualita', le Parti contraenti esamineranno nuovamente le intese precisate, per apportarvi le modificazioni che si rendessero eventualmente necessarie.
Per l'Italia Per l'Uruguay
MARIO BRACCI E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Scambi di note
Montevideo, li' 26 febbraio 1947
Signor Ambasciatore,
Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parita' di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al piu' presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarLe che, allo scopo di facilitare eventuali solazioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parita' di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.
Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione piu' favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualita' determinata. Comunque il Governo uruguayano comunichera' al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definira'. con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata, in vigore.
Il Governo italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione avra' la facolta' di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualita' il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denunzia suddetta.
Mi e' grata l'occasione, Signor Ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia piu' alta considerazione.
E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CINA
A. S. E. il Prof. MARIO BRACCI
Ambasciatore Straordinario d'Italia - MONTEVIDEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Montevideo, li' 26 febbraio 1947
Signor Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota consegnati oggi da Vostra Eccellenza al momento della firma degli Accordi commerciali fra l'Italia e l'Uruguay e concepita come segue:
"Con riferimento alle negoziazioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi commerciali firmati in data odierna, e premesso che le due Parti contraenti sono pienamente concordi nell'auspicare che la parita' di trattamento regolante il complesso dei rapporti economici fra i diversi Paesi divenga al piu' presto una regola generale senza eccezioni, ho l'onore di confermarLe che, allo scopo di facilitare eventuali soluzioni di situazioni di ordine contingente, l'applicazione da parte dell'Uruguay della parita' di trattamento relativa al controllo quantitativo delle importazioni potrebbe essere parzialmente sospesa a titolo meramente provvisorio allo scopo esclusivo di poter scongelare gli averi in sterline che l'Uruguay detiene attualmente congelati nel Regno Unito.
Le confermo che la riserva sopra espressa non costituisce menomazione alcuna del principio del trattamento incondizionato e illimitato della nazione piu' favorita, definito dal Trattato e dall'Accordo commerciale firmati in data odierna. Essa costituisce solo una semplice misura di salvaguardia per una eventualita' determinata. Comunque il Governo uruguayano comunichera' al Governo italiano gli eventuali accordi che su quanto sopra prospettato definira' con il Regno Unito o le misure che nella materia venissero adottate dal Governo uruguayano prima della loro entrata in vigore.
Il Governo italiano, nel termine di tre mesi da tale comunicazione avra' la facolta' di procedere alla denuncia del Trattato e dell'Accordo commerciale oggi firmati. In tale eventualita' il Trattato e l'Accordo commerciale cesseranno di essere validi dopo 90 giorni dalla denunzia suddetta".
Ho preso buona nota del suo contenuto e mi e' grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia piu' alta considerazione.
MARIO BRACCI
A S. E. il Dott. EDUARDO RODIGUEZ LARRETA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay - MONTEVIDEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Montevideo, 26 febbraio 1947
Signor Ambasciatore,
Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle convenzioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi medesimi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo uruguayano chiedera', ai sensi delle leggi costituzionali in vigore l'approvazione del Potere Legislativo perche' il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per la esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio italiano dei Cambia concordare le modalita' per l'utilizzo del credito suindicato.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
E. R. LARRETA
HECTOR ALVAREZ CI
NA
A S. E. il Prof. MARIO BRACCI
Ambasciatore Straordinario d'Italia - MONTEVIDEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Montevideo, 26 febbraio 1947
Signor Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna e concepita come segue:
"Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data odierna ed alle convenzioni che hanno condotto alla stipulazione degli accordi medesimi, ho l'onore di comunicarLe che il Governo uruguayano chiedera', ai sensi delle leggi costituzionali in vigore l'approvazione del Potere Legislativo perche' il Banco della Repubblica apra al Governo italiano un credito sino alla concorrenza di tre milioni di pesos uruguayani per la esecuzione dei pagamenti del genere di quelli previsti all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Il Governo uruguayano e il Governo italiano autorizzano rispettivamente il Banco della Repubblica Orientale dell'Uruguay e l'Ufficio italiano dei Cambia concordare le modalita' per l'utilizzo del credito suindicato".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della nota suddetta.
Colgo l'occasione signor Ministro per rinnovarLe la espressione della mia piu' alta considerazione.
MARIO BRACCI
A S. E. il Dott. EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Orientale dell'Uruguay - MONTEVIDEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Scambio di Note tra l'Italia e l'Uruguay portante modifiche al Trattato di commercio e all'Accordo di pagamento firmati a Montevideo il 26 febbraio 1947.
Montevideo, 29 maggio 1947
Signor Ministro,
Con riferimento agli accordi di carattere economico firmati in data 26 febbraio 1927 ed a seguito delle conversazioni successivamente tenute circa la loro entrata in vigore, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano e' d'accordo nell'apportare le seguenti modifiche agli Accordi stessi:
1° il secondo comma dell'art. 8 del Trattato di Commercio deve intendersi eliminato;
2° il secondo comma sia dell'art. 5 dell'Accordo commerciale che dell'art. 5 dell'Accordo di pagamento e cosi' modificato:
"Il presente Accordo sara' ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile".
Voglia gradire, signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
ALFONSO ERRERA
A Sua Eccellenza Don Matteo MARQUES CASTRO
Ministro de Relaciones Exteriores - MONTEVIDEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Parte di provvedimento in formato grafico