Monitoring Gesetzessammlung

048U0136

IT - Decreti Legislativi

048U0136

Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna. (DECRETO LEGISLATIVO 05 marzo 1948 n. 136)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura, e le foreste e per l'industria, ed il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

Nel limite di impegno per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' compresa una particolare autorizzazione di lire cinquantamilioni per ciascuno dei quattro esercizi finanziari dal 1947-48 al 1950-51, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sardegna e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'Isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.

Art. 2

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 potra' essere accordato per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio.
Esso potra' anche essere accordato, ad integrazione del contributo gia' ottenuto, per gli impianti in costruzione gia' autorizzati in Sardegna e per i quali siano gia' stati presentati nuovi preventivi di opere alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

Resta invariato il limite massimo del 60% del contributo statale che potra' essere accordato nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fissato dall' art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1838 .

Art. 4

Per l'istruttoria, delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia, elettrica e delle acque per irrigazione che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro.

Art. 5

Le domande di contributo, che non sono state ancora prodotte, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1948 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1951. ((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO - PELLA - SEGNI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 76. - FRASCA --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 febbraio 1953, n. 75 ha disposto (con l'art. 1) che le domande di contributo previste dal presente articolo possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953 e gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.
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